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+Dai -Versi inarrestabile: ok della commissione Giustizia

Lo stenografico della seduta di ieri. Al provvedimento manca solo il parere della commissione Esteri e poi passerà al voto alla commissione Finanze

di Benedetta Verrini

Ieri pomeriggio alla camera la +Dai -Versi ha ottenuto anche il via libera della commissione Giustizia, che ha espresso parere favorevole. Ora, per il via libera del provvedimento, manca solo il parere della III Commissione Esteri. In seguito il testo ritorna alla Commissione Finanze per il voto definitivo e il passaggio successivo in Senato. Ecco lo stenografico della seduta di ieri alla commissione Giustizia: Disposizioni per l’incentivazione del finanziamento privato degli organismi non lucrativi. C. 3459. (Parere alla VI Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole) Erminia MAZZONI, presidente e relatore, osserva che la proposta di legge in esame consente di dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 20 per cento dello stesso, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o giuridiche in favore di associazioni o altre organizzazioni specificamente individuate. Il beneficio fiscale di cui al provvedimento in esame prevede, dunque, con riferimento ad alcune specifiche tipologie di liberalità richiamate in precedenza, la possibilità di avvalersi, in luogo della vigente detrazione, di una deduzione. Rispetto alla disciplina vigente il provvedimento in esame prospetta, inoltre, l’introduzione di un regime di deduzione unitario sia per quanto attiene alla natura del contribuente, sia per quanto attiene all’oggetto della liberalità, nonché alla natura e alla finalità perseguita dai soggetti beneficiari della liberalità. Quanto all’individuazione dei soggetti beneficiari della erogazione, la deduzione può essere fruita per le liberalità erogate in favore di associazioni e altre organizzazioni che siano in possesso di una serie di requisiti e presupposti inerenti alla natura e all’oggetto dell’attività, nonché al sistema contabile. In primo luogo, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, detti organismi devono essere residenti nel territorio nazionale. Il requisito della residenza sul territorio nazionale risponde all’esigenza di assoggettare il beneficiario delle liberalità a potenziali verifiche di correttezza condotte dalle stesse autorità che verificano la posizione fiscale del contribuente erogante, nonché alla previsione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 della proposta di legge. Le citate associazioni o organizzazioni devono avere carattere non lucrativo e perseguire scopi solidaristici o sociali. Pertanto, ai sensi del comma 3, si prevede che l’atto costitutivo deve contenere il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Inoltre, le organizzazioni e associazioni devono perseguire i loro scopi, con attività di sola sovvenzione benefica, in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. In base al comma 4, lo scopo solidaristico o sociale dell’ente deve essere desunto dalle disposizioni dello statuto registrato. La registrazione dello statuto prima dell’effettuazione della erogazione costituisce, pertanto, un requisito per la deducibilità della stessa. In ogni caso, lo scopo solidaristico o sociale si considera comunque sussistente per: le ONLUS, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997; le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266 del 1991; le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 49 del 1987; le fondazioni e associazioni riconosciuti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla richiamata legge n. 383 del 2000. La relazione illustrativa precisa che tale elencazione non ha carattere tassativo in quanto, qualora un ente non lucrativo ritenga di essere in possesso del carattere solidaristico o sociale richiesto, esso può ugualmente, sotto sua responsabilità, avvalersi della deduzione. L’individuazione in via presuntiva dello scopo sociale e solidaristico degli organismi sopra menzionati risponderebbe, invece, a ragioni di semplicità interpretativa nonché di più agevole attuazione e fruizione delle agevolazioni previste dalla presente disegno di legge. Il comma 5 dispone che, i benefici introdotti dall’articolo 1 sono condizionati alla tenuta di scritture contabili atte a rappresentare in modo analitico e completo le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. L’articolo 2 reca disposizioni in materia di sanzioni applicabili ai soggetti che deducano liberalità in violazione dei presupposti previsti dall’articolo 1. In primo luogo, si prevede che qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte deduzioni indebite dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui all’articolo 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997 sia maggiorata del duecento per cento. In particolare l’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dispone che se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. In secondo luogo, si stabilisce la responsabilità solidale con i soggetti erogatori della liberalità a carico dell’ente beneficiario e dei suoi amministratori, nel caso in cui i requisiti solidaristici e sociali di cui è stata accertata l’insussistenza, siano stati dichiarati esistenti dallo stesso beneficiario in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai medesimi soggetti erogatori. L’articolo 3 reca disposizioni dirette a coordinare la disciplina introdotta dal provvedimento in esame con la normativa vigente. In particolare, il comma 1 dispone che la deducibilità delle erogazioni liberali in argomento non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta delle stesse da altre disposizioni di legge. La disposizione appare strettamente correlata al fatto che il successivo comma 2 dispone l’abrogazione soltanto di due disposizioni vigenti in materia. Si tratta, in particolare, della lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, relativo alla deducibilità delle erogazioni in favore delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, e della lettera i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis del TUIR, concernente la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale. Conseguentemente, i richiami a tali disposizioni contenuti negli articoli 110 e 110-bis del TUIR sono soppressi. Infine l’articolo 4 reca le disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame. Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole. La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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