Cultura

Leggi: il 20 marzo in vigore l’amministratore di sostegno

In vigore la legge che istituisce l'amministratore di sostegno "per chi si trova nell'impossibilità di provvedere a se stesso"

di Redazione

La legge numero 6 del 2004. La Gazzetta ufficiale l?ha già pubblicata, entrerà in vigore il 20 marzo. Istituisce nel codice civile la figura dell?”amministratore di sostegno” per chi si trova “nell?impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. E riconosce al beneficiario la facoltà di chiedere questo aiuto e di designare chi sarà a darglielo. Venti articoli chiariscono il fulcro del nuovo testo. Una legge pensata per la fascia di popolazione più fragile. Anziani, dunque, ma anche malati terminali, ciechi, handicappati fisici, alcolisti, tossicodipendenti, carcerati. Tutti coloro che faticano a esercitare i propri diritti civili. Persone turbate. Pensiamole alle prese con un contratto bancario, un?assicurazione, la compravendita di una casa, un atto patrimoniale. Operazioni impegnative quando si sta bene. Complicate se si ha mal di testa. Schiaccianti al primo segno di depressione. Lo ha sottolineato nella sua relazione il primo firmatario, Fassone: “Ci sono molti casi in cui una persona è incapace di provvedere a se stessa senza che sia un infermo di mente. Queste forme di sofferenza psichica possono avere una evoluzione positiva se alla persona che non sta bene se ne affianca una disposta a prendersene cura. Ma che si sostituisca a lei soltanto in limitati frangenti: ritirando la pensione, pagando un affitto, accompagnandola a seguire una terapia”. Gratuitamente. Salvo i casi nei quali non sia necessario un rimborso spese. È lo stesso beneficiario a poter chiedere al giudice un amministratore di sostegno. Al posto suo, possono farlo il coniuge, il convivente, un responsabile dei servizi sanitari e sociali o un vicino di casa che di sua iniziativa decide di avvisare il giudice tutelare. Quest?ultimo, se occorre, va a parlare di persona con chi chiede assistenza ed entro sessanta giorni emette un decreto con cui nomina il “tutore”. La sua scelta cadrà perlopiù su un parente. “Magari il marito o la moglie, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella o anche un amico, un legale. Non necessariamente un tecnico. Diciamo un angelo custode”, precisa il professor Cendon. Ed è sempre lo stesso interessato – dice la legge – a poter designare il suo custode “in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”. Dovranno poi essere chiarite le operazioni da delegare all?amministratore, e l?”assistito” deve essere d?accordo. Cendon: “Questa è un?altra forma di tutela dell?infermo, che può attivare da solo la procedura, nominare un proprio consulente, esigere un rendiconto periodico, pretendere in ogni momento la modifica o la revoca del provvedimento”.


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