Welfare
Collaboratori:firmato contratto nazionale per i call center
Nella serata di ieri a Roma è stato firmato il primo accordo nazionale dei contratti di collaborazione nei call center dove lavorano oltre 10.000 persone.
Hanno siglato l´accordo: Assocallcenter (associazione nazionale dei call center), Filcams Cgil e NIdiL Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
Con questa intesa si stabiliscono regole certe nell´utilizzo delle collaborazioni nei call center in outsourcing e si dà certezza di diritti e tutele anche alle collaboratrici e ai collaboratori del settore.
Le parti riconosco il carattere assolutamente innovativo del contratto siglato perché regolamenta i rapporti di collaborazione consentendo una corretta e condivisa gestione del lavoro e un corretto utilizzo delle collaborazioni in un settore dove massiccio è il ricorso a queste modalità lavorative.
L´intesa raggiunta ha validità fino al 2005 ed è in applicazione di quanto disposto nel contratto nazionale dei dipendenti call center in outsourcing, stipulato il 18 luglio 2003 ad integrazione del Ccnl del terziario distribuzione e servizi, dove sono previsti processi di stabilizzazione per almeno il 40% delle attuali collaborazioni in essere.
I PUNTI QUALIFICANTI DELL´ACCORDO
? Sono regolamentati tutti i rapporti di collaborazione, anche quelli occasionali e le prestazioni d´opera, indipendentemente dal possesso di partita Iva individuale.
? Viene garantita al collaboratore ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d´esecuzione dell´attività lavorativa. Le forme di coordinamento, anche temporale, con il committente non possono pregiudicare in alcun caso l´autonomia dell´esecuzione lavorativa.
? È assicurato al collaboratore un monte ore mensile di minimo 60 ore nella la fascia oraria indicata dal collaboratore stesso. La collaborazione, comunque, prevede minimo 3 ore giornaliere. L´eventuale rinnovo o la proroga del contratto non potranno avere una durata inferiore ai 6 mesi.
? È sancito il diritto di prelazione per tutti i lavoratori che negli ultimi 6 mesi abbiano avuto rapporti di collaborazione. Tale diritto è in essere sia quando il committente è nella necessità di effettuare assunzioni con contratto di lavoro subordinato, sia per attività analoghe o assimilabili a quelle svolte dai collaboratori.
? È definito in apposite tabelle l´ammontare dei corrispettivi economici minimi. Essi sono in linea con le retribuzioni previste nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti e che saranno aggiornati con i rinnovi del Ccnl del settore di riferimento.
? È assicurata in caso di malattia un´adeguata copertura economica attraverso un sistema mutualistico le cui prestazioni saranno definite tra le parti e i cui costi sono a carico del committente. Inoltre, viene sancito il diritto alla sospensione per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare.
? È prevista, in caso di infortunio, la sospensione fino a guarigione clinica o fino alla scadenza del contratto di collaborazione.
? È garantita in caso di maternità la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo complessivo di 180 giorni. La sospensione è prevista anche in caso di gravidanza a rischio.
? È stabilita una sospensione di 15 giorni per matrimonio.
? È allargata anche ai collaboratori la previdenza integrativa. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell´accordo, le parti si rincontreranno per definire le modalità e le quantità di attivazione dei fondi già in essere nel settore.
? Si definisce anche per i collaboratori la possibilità di accedere alla formazione e all´aggiornamento professionale. Per consentire un adeguato arricchimento degli standard professionali, i collaboratori potranno accedere sia alle attività formative previste per i dipendenti sia, vista la diversità normativa di accesso alla formazione pubblica, a percorsi formativi specifici.
Le ore di formazione non comportano perdita di reddito per il collaboratore e saranno, quindi, retribuite.
? È limitata la rescissione anticipata del contratto di collaborazione solo per gravi inadempienze e motivi previsti nell´accordo. In caso di contenzioso, sarà possibile attivare una procedura di conciliazione.
? È stabilito il diritto del collaboratore a un´indennità di fine mandato, pari all´8% degli interi compensi percepiti, in ogni caso di cessazione del rapporto.
? Sono garantiti i diritti sindacali. Infatti, i collaboratori hanno diritto ad eleggere la propria rappresentanza sindacale e a usufruire di un tetto di ore retribuite per permessi sindacali e per partecipare alle assemblee.
? Sono garantiti alle Rsu/Rsa tutti i diritti d´informazione preventiva relativi all´attivazione delle collaborazioni;
? Viene garantita l’applicazione della legge. 626/96 e successive modificazioni. Per coloro che utilizzano il personal computer, ogni due ore si avrà diritto a 15 minuti di pausa retribuita.
? È rinviata a giugno 2004 la regolamentazione dei contratti a progetto. Prima della predetta intesa non sarà possibile attivare contratti a progetto.
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