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Donazioni, quando è possibile detrarle
Occorre donare solo a Onlus e tramite carta di credito o assegno. E i benefici si applicano fino ai 4 milioni
Vorrei chiarimenti sulle donazioni che possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi. Quali sono le compagnie, solo le Onlus? Cosa si dice sulle associazioni religiose in genere? Cosa fare quando si dona, come spesso mi accade, attraverso la carta di credito? E se spedisco dei pacchi a organizzazioni all’estero, posso dedurre il costo della spedizione?
Giannina F. (email)
Risponde Salvatore Pettinato?
Gli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta sono elencati all’art. 13-bis del D.P.R. n. 917/1986. La detrazione dall’imposta spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta, con alcune specifiche limitazioni inerenti le spese mediche e gli interessi passivi su mutui. La detrazione d’imposta riguarda, come specificato al comma 1, lett. i-bis, anche i versamenti effettuati a favore delle Onlus fino ad un limite di 4 milioni, oltre il quale il versamento non dà diritto ad alcuna deduzione. Le Onlus sono state create al fine di fare ordine nel panorama frammentario delle organizzazioni non a scopo di lucro e la facoltà di detrazione d’imposta dei versamenti a favore di tali organizzazioni è stata introdotta dalla legge n. 352/1997 con decorrenza per il periodo d’imposta 1998. I versamenti effettuati a beneficio delle associazioni religiose richiedono, pertanto, un’analisi separata al fine di determinare la loro natura giuridica, dato che la detraibilità del versamento è ammessa solo nel caso di onlus. Ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997 sono da considerare come organizzazioni non profit sia gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 6, comma 1, e art. 10, comma 9, del decreto) sia le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (art. 5, comma 1 e 2, del decreto). I versamenti effettuati a favore di tali enti rientrano nel novero dei contributi che danno diritto ad una detrazione d’imposta.
Si precisa, peraltro, che i contributi devono essere documentati con un’apposita ricevuta che possa essere esibita in caso di verifica e il versamento deve avvenire mediante un intermediario (banca o Poste Italiane Spa), ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di credito, assegni). Nel caso di erogazioni liberali in natura, le eventuali spese di spedizione non possono essere portate in detrazione d’imposta non avendo natura di erogazione.
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