Famiglia

Adozioni: ecco il regolamento sulla banca-dati dei minori

Il 12 gennaio ha ottenuto un parere favorevole (con osservazioni in merito alla privacy) dal Consiglio di Stato

di Benedetta Verrini

Che fine ha fatto la banca dati riguardante i minori dichiarati adottabili e i coniugi aspiranti all?adozione nazionale ed internazionale? Se lo sono chiesto in molti, da quando è entrata in vigore la legge 149/2001 di riforma delle adozioni, che aveva dato delega al ministero della Giustizia di istituire con regolamento il prezioso registro con le schede dei minori adottabili e degli adulti aspiranti ad adottare. Il Guardasigilli aveva 180 giorni di tempo, ma sono trascorsi senza che nessun provvedimento nè banca dati abbiano visto la luce. La prima a dare la buona notizia che il regolamento è quasi pronto, la scorsa settimana, è stata Stefania Prestigiacomo, ministro per le Pari Opportunità, che rispondendo all’interrogazione sulle adozioni di Dorina Bianchi ha annunciato che il provvedimento era stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato. In effetti, al Consiglio di Stato è stato sottoposto uno schema di regolamento il 12 gennaio scorso. Ad esso la Sezione consultiva per gli atti normativi ha espresso parere favorevole ma condizionato ad alcune modifiche. Qual è il problema? L’informatizzazione dei dati e la consultazione degli stessi da parte degli operatori (magistrati e personale del tribunale) crea problemi di compatibilità con le norme sulla privacy. Le schede di aspiranti genitori e bambini contengono, infatti, dati estremamente personali che cadono sotto la protezione del codice entrato recentemente in vigore (con il dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 che ha superato la famosa legge 675/96 sul trattamento dei dati personali). La Sezione del Consiglio di Stato ha così richiamato ? sulla scorta di talune preoccupazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali ? l?attenzione dell?Amministrazione riferente sulla necessità che nello schema di regolamento in esame sia esplicitato come le norme del più volte citato d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, debbano trovare applicazione alla banca di dati in questione e come debba essere assicurato che i livelli di tutela del singolo cittadino, previsti dal Codice in materia di protezione di dati personali, siano stati mantenuti fermi, anche perché la banca dati stessa è destinata a raccogliere dati altamente sensibili. In particolare, viene considerato ingiustificato l?indiscriminato accesso ai dati sensibili dei soggetti interessati da parte di tutte le persone (magistrati e personale) individuati dall?art. 5, comma 1, lett. a) e b), soprattutto ? allorchè non vi sia una specifica ragione di interesse pubblico che giustifichi tale accesso ? se non si tratti di soggetti cui non sia attribuita la trattazione dello specifico procedimento di adozione, che interessa coloro i cui dati siano stati immessi nella banca in questione. Infine, il Consiglio di Stato raccomanda il ministero della Giustizia di dettare nello specifico, senza più alcun rimando ad ulteriori e successivi provvedimenti, le ?modalità di attuazione? della banca di dati: il testo, evidentemente, pecca di una certa vaghezza nell’organizzazione tecnica della banca dati. Ecco un’anticipazione dei contenuti del regolamento che, dopo questo parere, è tornato all’ufficio legislativo del ministero della Giustizia: Si compone di 8 articoli, il primo dei quali reca una serie di definizioni intese a rendere più chiara la lettura delle altre disposizioni. L?art. 2 detta i principî generali in materia di organizzazione della banca di dati e ne affida la gestione al Direttore generale per l?attuazione dei provvedimenti giudiziari nell?ambito del Dipartimento della Giustizia minorile, che può designare un proprio sostituto con qualifica non inferiore a dirigente. L?art. 3 stabilisce che la banca di dati sia tenuta in modo informatizzato e rinvia a regole procedurali, da emanarsi con decreto del Ministro della Giustizia, per la definizione di dettaglio delle regole relative alla gestione della banca di dati. In particolare il comma 2 stabilisce i principî relativi alle modalità secondo le quali deve essere strutturato il sistema informatico ed il comma 3 prevede che la conformità del sistema alle regole procedurali sia certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. L?art. 4 stabilisce che la banca di dati sia alimentata automaticamente dai registri informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della Giustizia e che il sistema debba permettere anche l?inserimento o la modifica dei dati in modalità manuale; infine è previsto che la banca di dati sia alimentata tramite l?apporto dei dati forniti dalle singole regioni, in esecuzione di quanto prescritto dal succitato art. 40 l. n. 149 del 2001. I soggetti che in vario modo hanno accesso alle informazioni contenute nella banca di dati, le modalità di accesso, i dati relativi alle operazioni di accesso trovano disciplina nell?art. 5, mentre l?art. 6 dispone quali dati personali concernenti il minore dichiarato adottabile e i coniugi aspiranti all?adozione, nonché le persone singole disponibili, possano essere contenuti nella banca di dati. Gli artt. 7 e 8, infine, regolano rispettivamente il tempo di conservazione dei dati nella banca e le modalità per la emanazione delle regole procedurali per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati.


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