Famiglia

Ue: normativa quadro contro lo sfruttamento sessuale dei minori

Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 2006. In Italia è appena stato presentato un ddl governativo in materia

di Benedetta Verrini

Da uno a tre anni di reclusione, fino a un massimo di cinque e dieci anni: sono le pene previste in una Decisione del Consiglio UE (n. 68/2004) per la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Secondo il Consiglio non solo i privati, ma anche le persone giuridiche dovranno rispondere dei reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori di 18 anni e alla pornografia infantile, due fattispecie generali che spesso coincidono e si diffondono anche attraverso la rete Internet e la pratica del turismo sessuale. Le sanzioni si applicheranno non soltanto a coloro che in vario modo costringono, inducono, traggono vantaggio o utilizzano i minori a scopo di prostituzione, ma anche a quanti vendono, cedono, pubblicano, acquistano o possiedono materiali a carattere pedopornografico. I reati compiuti a mezzo Internet saranno perseguiti indipendentemente dalla dislocazione territoriale dei sistemi informatici che li consentono. L?orientamento programmatico del Consiglio dell?Unione europea è quello di contrastare questi reati con tutti gli strumenti legislativi già adottati nella lotta contro il crimine organizzato (sequestro dei beni, mandato di cattura europeo, cooperazione giudiziaria, monitoraggio di Internet ecc.) e di fissare delle disposizioni minime di riferimento. Tra queste vi sono anche l?interdizione dalle attività professionali legate alla cura dell?infanzia, il divieto di esercizio commerciale, e la perseguibilità dei reati commessi anche solo parzialmente nella giurisdizione territoriale di uno Stato membro, indipendentemente dalla denuncia della persona oggetto di reato. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove indicazioni nei propri ordinamenti giuridici entro il 20 gennaio 2006, anche attraverso l?autonoma adozione di misure penali contro le condotte di istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo. Viene infine ribadita la necessità di adoperare tutte le misure già previste per la tutela delle vittime, l?appropriata condotta processuale e le forme di assistenza a favore delle loro famiglie. Le attuali disposizioni comunitarie sono state anticipate dal Parlamento italiano con il disegno di legge proposto dai ministri Prestigiacomo, Castelli, Maroni, Gasparri e Pisanu ?Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet? (C. 4599), presentato alla Camera dei Deputati il 13 gennaio 2004.


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