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Adozioni: nel 2004 ispezioni in tutti gli enti
L'attivita' ispettiva della Commissione finora era avviata su segnalazioni, da quest'anno invece diventa ''sistematica e pianificata''. Il testo integrale della decisione
Tutti gli enti autorizzati all’adozione internazionale, ossia 68 associazioni, saranno sottoposti entro l’anno ad ispezioni da parte della Commissione per le adozioni internazionali, organismo della Presidenza del Consiglio. Lo ha deciso la stessa Commissione secondo quanto riportano le linee guida 2004, pubblicate nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale.
L’attivita’ ispettiva della Commissione finora era avviata su segnalazioni, da quest’anno invece diventa ”sistematica e pianificata”. ”Il programma – si legge nella linee guida – prevede il controllo ispettivo al 100 per cento entro il 31 dicembre 2004. La vigilanza sara’ effettuata anche all’estero”. ”Gli enti autorizzati – sottolinea la Commissione – sono invitati a prestare la doverosa collaborazione in occasione della visita ispettiva, predisponendo tutta la documentazione da esibire in visione e compiendo ogni altra attivita’ per facilitare ed abbreviare l’espletamento della verifica”.
Le linee guida si soffermano anche su altri punti. Fra questi, la necessita’ da parte degli enti di fornire maggiori informazioni sulla storia del bambino ai futuri genitori e l’impegno (attraverso un’apposita dichiarazione) dei genitori per l’invio delle relazioni post-adozione, per l’intero arco di tempo previsto dal paese di origine del bambino. In caso di non ottemperanza, la Commissione segnalera’ all’ufficio giudiziario minorile il caso ”per eventuali provvedimenti limitativi della potestà”.
Ed ecco il testo integrale della decisione, pubblicata sulla GU. n.12 del 16 gennaio 2004
Approvazione del documento recante «Aggiornamento 2004 delle Linee Guida 2003». (Deliberazione n. 172/2003)
AGGIORNAMENTO 2004 DELLE LINEE GUIDA 2003
Le Linee Guida 2003 vengono confermate per l’anno 2004, con le
modifiche e gli aggiornamenti contenuti nel presente documento.
In ragione degli esiti dei numerosi incontri con gli enti
autorizzati sia in plenaria, sia in riunioni convocate su
problematiche inerenti specifici Paesi di origine, nonche’ di
frequenti segnalazioni provenienti da coppie aventi in corso una
procedura di adozione ed ancora di osservazioni formulate dai giudici
minorili, la Commissione ritiene di integrare le proprie direttive
2003.
1. Gli enti autorizzati hanno il compito primario di informare,
preparare ed accompagnare nel percorso procedurale le coppie
dichiarate idonee dal tribunale per i minorenni ad adottare un
bambino straniero. La Commissione auspica che, nell’ottica di un
sempre maggiore sviluppo del lavoro in partenariato, i servizi
sociali invitino gli enti autorizzati a partecipare ai propri corsi
di informazione e formazione erogati alle coppie ai fini del
rilascio, da parte del tribunale per i minorenni, del decreto
d’idoneita’. Lo scopo e’ di evitare la possibilita’ di messaggi
difformi e conseguentemente confusivi e disorientanti per le coppie.
Pertanto si auspica che in tal senso si esprimano i protocolli
d’intesa regionali.
La Commissione raccomanda agli enti che il tempo dell’attesa sia
reso il meno possibile isolato e vuoto per le coppie, e che diventi
sempre piu’ tempo di socializzazione e di confronto, pieno di
contenuti maturativi, utili ad acquisire maggiore consapevolezza e
responsabilita’ del futuro ruolo genitoriale. A tal proposito si
sollecitano gli enti a predisporre programmi formativi idonei ad
ottimizzare il tempo dell’attesa cosi’ da elaborare uno schema di
buone prassi da condividere.
2. Cio’ che fa la differenza tra la preparazione svolta dai
servizi del territorio e quella svolta dagli enti e’ la conoscenza
approfondita da parte di questi ultimi del Paese di origine e della
storia del bambino. A questo proposito e’ di fondamentale importanza
sottolineare che l’ente, all’atto della proposta di abbinamento, deve
comunicare agli aspiranti genitori le cause dell’abbandono, abitudini
in istituto o nella eventuale famiglia affidataria, le malattie
sofferte o i traumi subiti. Si lamenta da parte delle coppie molto
diffusamente, infatti, l’assenza di notizie sullo stato di salute
fisico e psicologico dei bambini e sul loro vissuto. Il bisogno
informativo e’ essenziale, e deve essere soddisfatto sia per quanto
riguarda gli aspetti sanitari sia per quanto attiene agli aspetti
psicologici, entrambi parte integrante della vita del bambino, in
particolare se grandicello. La Commissione s’impegna a segnalare alle
competenti Autorita’ straniere la necessita’ di mettere a
disposizione dell’ente tutte le notizie necessarie per favorire una
corretta informazione.
3. Si ricorda, inoltre, quanto sia assolutamente necessaria la
preparazione dell’adottando, specie se preadolescente, all’incontro
con la famiglia adottiva ed il sostegno agli incontri, che si
auspicano frequenti e ripetuti nel tempo di permanenza della coppia
nel Paese straniero.Tale permanenza non deve essere inferiore a 10
giorni per i bambini sotto i 5 anni e di 20 giorni per i bambini di
eta’ superiore. La recente ricerca promossa dalla Commissione sui
«nodi problematici dell’adozione» rivela chiaramente come il periodo
della preadolescenza e quello dell’adolescenza rappresentano uno
«stato evolutivo» importante e problematico per un ragazzo adottato
oltre i 10 anni, soprattutto in considerazione del mutamento
repentino dei riferimenti affettivi cui sara’ esposto cambiando Paese
e stile di vita. Si auspica, pertanto, che l’ente autorizzato si
assicuri presso le competenti autorita’ e presso l’istituto di
accoglienza che il bambino proposto in adozione sia stato
adeguatamente preparato ai nuovi genitori e, che questi ultimi siano
sufficientemente sensibilizzati ad accoglierne la storia personale e
familiare per ricucirla con il futuro che andranno insieme a
costruire.
4. Gli enti autorizzati sono operativi su 59 Paesi; essi appaiono
tuttavia concentrati su aree specifiche, quali l’Europa dell’Est ed
il Sud America. E’, pertanto, auspicio della Commissione che sia gli
enti gia’ autorizzati che intendono estendere la loro attivita’, sia
soprattutto eventuali nuove associazioni che presentano per la prima
volta istanza di autorizzazione indirizzino la loro attivita’ verso
Paesi asiatici ed africani, dove milioni di bambini vivono in
condizioni di abbandono, in attesa di una famiglia. Si ribadisce,
infatti, come gia’ affermato nelle Linee Guida 2003, che autorizzare
nuove associazioni su Paesi gia’ congruamente coperti non aiuta piu’
bambini ad essere adottati da famiglie italiane, perche’ il numero
dei bambini che il paese di origine destina ai vari Paesi di
accoglienza non dipende dal numero degli enti da questi ultimi
autorizzati, ma e’ dettato da equilibri politici volti a bilanciare
il numero delle adozioni tra i vari Paesi, laddove non sussistano
particolari rapporti di amicizia che spiegano situazioni
privilegiate. Ne consegue che l’aumento del numero di enti
autorizzati su paesi adeguatamente coperti produrrebbe soltanto la
lievitazione dei costi dell’adozione, dovendosi lo stesso numero di
bambini redistribuire su un maggiore numero di enti, ognuno dei quali
su quel Paese e’ «comunque» costretto ad affrontare i costi fissi
relativi all’organizzazione ed al mantenimento della sede e dei
supporti locali.
5. Le istanze di estensione ad operare in altro Paese avanzate da
ente gia’ autorizzato vanno presentate entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande di autorizzazione presentate da nuove associazioni
vanno inoltrate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
documento nella Gazzetta Ufficiale. Il termine differenziato s’impone
a causa dell’esame piu’ approfondito e articolato che le nuove
autorizzazioni richiedono rispetto alle domande di estensione da
parte di enti gia’ autorizzati, volendo la Commissione definire le
istruttorie inerenti a tutte le richieste avanzate in tempo utile per
la pubblicazione dell’albo.
Come gia’ precisato nel punto 4, la Commissione auspica vivamente
che eventuali nuove istanze di autorizzazione siano esclusivamente
rivolte ad operare in paesi non coperti da enti, e che si
indirizzino, in particolare, verso Paesi dell’Africa e dell’Asia.
Si raccomanda alle associazioni ed agli enti di riferire nello
studio-Paese in particolare circa l’organizzazione dell’autorita’
competente in materia di adozione internazionale, circa le modalita’
di abbinamento del bambino alla coppia, sulla preparazione del
bambino all’adozione.
6. La Commissione ha avuto molti problemi nei rapporti con le
competenti Autorita’ dei Paesi di origine a causa del mancato
rispetto da parte dei genitori adottivi dell’impegno alla
trasmissione delle relazioni postadozione. E’ noto che la Bielorussia
ha sospeso le procedure di adozione con l’Italia a causa
dell’inadempimento di tale impegno, e che tale sospensione dura ormai
da un anno; pertanto il comportamento omissivo di taluni adottanti ha
penalizzato centinaia di coppie che intendevano indirizzare la loro
disponibilita’ verso questo Paese.
Alla luce degli avvenimenti verificatisi nel 2003, la Commissione
invita gli enti a richiedere alle coppie, all’atto del conferimento
del mandato, di sottoscrivere un’apposita dichiarazione, indirizzata
alla Commissione, con la quale si impegnano, al fine
dell’espletamento delle relazioni postadozione, per l’intero arco di
tempo previsto dal Paese di origine del loro figlio adottivo, a
rendersi disponibili a dare informazioni all’ente che ha seguito la
procedura adottiva circa il suo sviluppo psico-fisico e la sua vita
di relazione familiare, scolastica e sociale, e prendono
contemporaneamente atto che, in caso di non osservanza dell’impegno
assunto, saranno dalla Commissione stessa segnalati all’ufficio
giudiziario minorile territorialmente competente per eventuali
provvedimenti limitativi della potesta’, potendosi nella mancata
trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta
pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano, ma fino
alla maggiore eta’ anche del paese di origine. La relazione
postadozione seguira’ ad uno o piu’ incontri con l’ente che
verifichera’ l’effettivo buon inserimento del bambino e, in caso
contrario, segnalera’ la situazione al servizio territoriale per
quanto di competenza.
7. I decreti di idoneita’ molto frequentemente contengono
indicazioni per il migliore incontro, ed altrettanto frequentemente,
nonostante il limite di eta’ tra adottanti e adottando sia stato
stabilito dal legislatore, queste indicazioni riguardano l’eta’ del
minore, ed anche il numero degli stessi, il loro stato di salute
fisico e psicologico. Tali indicazioni, per espressa disposizione di
legge, devono essere rispettate, pena il mancato ordine di
trascrizione, da parte del tribunale per i minorenni, del
provvedimento di adozione nei registri dello Stato civile. Ove,
pero’, nel percorso di preparazione presso l’ente autorizzato, la
coppia abbia maturato, grazie agli stimoli ricevuti nei ripetuti
incontri, la consapevolezza di problematiche fino ad allora
sconosciute, alla quale e’ conseguita una piu’ ampia disponibilita’
nella realizzazione del progetto adottivo, l’ente autorizzato deve
sollecitare la coppia a presentare presso il competente tribunale per
i minorenni, entro e non oltre un mese dalla fine del corso,
un’istanza per la modifica delle indicazioni contenute nel decreto di
idoneita’. La domanda sara’ corredata da adeguata documentazione da
parte dell’ente stesso. E’ infatti inaccettabile la prassi di fare
richiesta di estensione, in via urgente, soltanto a seguito
dell’abbinamento effettuato dall’autorita’ straniera, non rispettoso
delle indicazioni contenute nel provvedimento giudiziario.
8. Si ritiene necessario che l’ente comunichi al tribunale per i
minorenni presso il quale o presso i quali la coppia abbia dato
disponibilita’ per l’adozione nazionale, l’avvenuto abbinamento in
sede internazionale. Cio’ affinche’ il tribunale per i minorenni
interessato possa fare le sue valutazioni avendo piena conoscenza
delle tappe procedurali svoltesi in sede internazionale.
La coppia, pertanto, all’atto del conferimento del mandato deve
comunicare all’ente in quali uffici giudiziari ha presentato
dichiarazione di disponibilita’ per un bambino dichiarato adottabile
sul territorio nazionale. Cio’ al fine di evitare che coppie gia’ in
rapporto con un bambino straniero per averne accettato la proposta di
adozione siano successivamente individuate dal tribunale per i
minorenni come idonee all’affidamento preadottivo di un minore
adottabile e preferiscano l’adozione nazionale.
9. Per quanto attiene i problemi applicativi delle disposizioni
inerenti la deducibilita’ fiscale delle spese per adozione, si
confermano le indicazioni fornite il 24 giugno 2003 con nota n.
15410/SG/2003 e si evidenzia la necessita’ di attenersi alle
disposizioni periodicamente emanate dal Ministero delle finanze –
Dipartimento delle entrale. La Commissione ha gia’ sensibilizzato
tale Dipartimento sull’opportunita’ di precisazioni riguardanti la
deducibilita’ delle «spese di soggiorno» nell’ambito delle nuove
disposizioni che saranno emanate per la dichiarazione dei redditi
dell’anno 2004.
10. La Commissione s’impegna nei confronti degli enti non ancora
accreditati nei Paesi per i quali sono stati autorizzati a
sollecitare l’espletamento della relativa procedura di accreditamento
presso le competenti autorita’ straniere, e a rapportarsi con queste
ultime al fine di conoscere i motivi del ritardo e di rimuovere
eventuali ostacoli all’accreditamento medesimo. Si ricorda pero’ che,
ove l’indagine dia esito negativo, nel senso di manifestazione
contraria all’accreditamento da parte dell’autorita’ straniera, e in
assenza di attivita’ di cooperazione significativa, l’autorizzazione
per quel Paese verra’ revocata.
11. L’anno 2004 vedra’ svolgersi in maniera sistematica e
pianificata l’attivita’ di vigilanza, svoltasi finora sulla base di
segnalazioni puntuali. Il programma prevede il controllo ispettivo al
100/100 entro il 31 dicembre 2004. La vigilanza sara’ effettuata
anche all’estero.
Gli enti autorizzati sono invitati a prestare la doverosa
collaborazione in occasione della visita ispettiva, predisponendo
tutta la documentazione da esibire in visione e compiendo ogni altra
attivita’ volta a facilitare ed abbreviare l’espletamento della
verifica.
Per quanto attiene ai progetti di sussidiarieta’ nei Paesi di
origine, si invitano gli enti a far pervenire entro e non oltre il
31 marzo 2004 relazione dettagliata su ogni progetto per il quale
all’atto dell’autorizzazione ad operare nel Paese straniero ha
dichiarato il suo impegno, secondo lo schema che sara’ inviato dalla
Commissione contestualmente alla pubblicazione delle presenti Linee
Guida nella Gazzetta Ufficiale.
12. La Commissione, come e’ noto ha promosso, nell’anno 2003, un
Accordo Quadro per il sostegno a distanza, alla cui firma hanno
partecipato inizialmente soltanto alcuni enti, quelli che alla data
del 25 luglio 2003 avevano fatto pervenire idonee proposte e piani di
intervento.
L’Accordo Quadro e’ aperto all’adesione di tutti gli enti
autorizzati che faranno pervenire dei progetti corrispondenti ai
requisiti ed ai contenuti individuati nell’Accordo stesso. Essi
saranno, solo parzialmente finanziati dalla Commissione, nei limiti
delle disponibilita’ di bilancio, ma sostenuti e sponsorizzati, per
agevolarne il finanziamento da parte di organismi pubblici e privati,
da famiglie e da persone singole.
La presidente: Cavallo
Nessuno ti regala niente, noi sì
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