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Co.co.co: il ministero detta le regole dei nuovi contratti

Maroni ha firmato ieri la circolare n.1 che detta i contorni dei rapporti di lavoro più importanti della riforma Biagi: i contratti a progetto

di Benedetta Verrini

Il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina delle collaborazioni a progetto, introdotte dalla riforma Biagi. E’ stata pubblicata ieri la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004 del Ministero del Lavoro, con cui vengono chiariti i contorni del nuovo contratto. Il testo della circolare è disponibile su www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/normative/2004/20040108-Circolare+n.+1+del+2004.htm. Sono quasi due milioni e mezzo i lavoratori parasubordinati interessati alle novità varate dal ministero del Lavoro. Ecco i punti principali della circolare: Requisiti Le collaborazioni sono caratterizzate da un progetto, dall’autonomia del collaboratore, dalla coordinazione con il committente, dall’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. Progetto Si tratta di un’attività collegata a un risultato cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il progetto deve contenere l’indicazione del risultato che il committente si prefigge, il termine entro cui deve essere raggiunto, le modalità di esecuzione della prestazione. Programma Consiste in un tipo di attività che, a differenza del progetto, non necessariamente deve giungere a un risultato finale. Autonomia Nell’ambito della realizzazione del progetto o del programma il collaboratore può stabilire i tempi e le modalità di lavoro. Coordinamento Il collaboratore a progetto può operare all’interno del ciclo produttivo del committente e per questo deve comunque coordinare la propria prestazione con le esigenze dell’organizzazione del committente. Esclusioni Sono esclusi da questa forma di rapporto di lavoro quelle prestazioni che durano meno di 30 giorni con lo stesso committente e il cui compenso non superi i 5mila euro. Esclusi anche coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia e i titolari dell’assegno di anzianità o invalidità che al 65mo anno di età maturano i requisiti del trattamento di vecchiaia. Escluse dalla nuova disciplina, ancora, le prestazioni degli agenti e dei rappresentanti di commercio, di chi esercita una professione intellettuale per la quale è necessaria l’iscrizione in Albi, e dei collaboratori di associazioni e società sportive dilettantistiche. Forma del contratto Il ministero precisa che non è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, cioé per rendere valido il contratto, ma solo “ad probationem”, cioé solo per “provare” alcuni elementi richiesti dalla legge. Chiaro, dunque, che pur in mancanza di un obbligo espresso dalla legge, la forma scritta del contratto è assolutamente preferenziale, anche perché in mancanza di un contratto scritto sarà difficoltoso, per chi ne ha interesse, dimostrare che la prestazione è stata fornita sulla base di questo tipo di rapporto di lavoro. Gravidanza, malattia, infortunio Già il decreto attuativo della legge Biagi ha introdotto forme di tutela per i collaboratori a progetto nei casi di malattia, gravidanza e infortunio: è garantito un periodo di assenza durante il quale il committente non può esercitare il diritto di recesso. In caso di gravidanza, la lavoratrice può assentarsi per un periodo massimo di 180 giorni e il contratto viene automaticamente prorogato per lo stesso periodo. Non sospendono il contratto, invece, malattia e infortunio, che danno esclusivamente titolo a un’assenza non retribuita per un periodo massimo di 30 giorni (in caso di contratto con scadenza determinabile) o di un sesto della durata prevista nel contratto con termine prestabilito. Con la circolare il Ministero ha precisato che, in tutti i casi, l’assenza deve essere documentata da idonea certificazione e che il committente può recedere dal contratto nel caso che l’assenza si protragga oltre i termini prestabiliti (salvo condizioni di miglior favore stabilite individualmente dalle parti).


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