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Donazioni e fondi alle Onlus:come ottenere gli sconti dal Fisco
Pubblichiamo la quarta scheda della Guida alla Legge Onlus, con il commento curato dai nostri esperti dello studio legale tributario Pettinato-Buscaroli Associati
Articolo 12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Con questo articolo si regola l?essenza tecnica della nuova figura, vale a dire l?esclusione dall?imposizione sui redditi per le attività istituzionali esercitate nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e delle attività connesse. Una volta ricordato che il primo tipo di attività è costituito dalle attività statutarie svolte nei settori tipici delle Onlus, mentre sono connesse quelle di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell?arte anche non solidaristiche, nonché quelle integrative delle attività istituzionali, è comunque d?obbligo sottolineare che, mentre le attività istituzionali sono in ogni caso considerate non commerciali, le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, mantengono la loro natura commerciale, e, di conseguenza, grava sull?Onlus l?obbligo di tenere le relative scritture contabili a esse inerenti. Per le Onlus a contenuti automatici (v. il comma 4 dell?art. 10), la distinzione tra le attività istituzionali e le attività connesse ha perso il significato originario.
L?agevolazione che stiamo esaminando riguarda esclusivamente i redditi d?impresa; conseguenza di ciò è il fatto che la stessa non opera per le altre categorie di redditi imputabili agli enti non commerciali (redditi di fabbricati, di capitale e diversi); nello stesso tempo, le attività istituzionali puramente erogative non abbisognano nel beneficio.
Per quanto attiene, infine, alla categoria dei redditi di fabbricati, se i fabbricati sono strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali o connesse, in tal caso, in quanto inclusi tra redditi d?impresa, beneficeranno dell?esclusione; qualora, però, questi non abbiano natura strumentale alle predette attività, allora andranno separatamente imputati in dichiarazione quali redditi di fabbricato.
Un?ultima particolarità: l?agevolazione non spetta alle società cooperative ordinarie; spetta invece (e non potrebbe essere altrimenti) alle cooperative sociali, le quali dovranno collegarla alle agevolazioni comunque a esse spettanti in quanto cooperative.
Articolo 13. Erogazioni liberali
Con questa norma è stata finalmente ampliata la gamma di deducibilità e di detraibilità dei finanziamenti al settore del non profit, andando a colmare, ma ancora non del tutto, il divario rispetto agli altri paesi nei quali tale aspetto rappresenta l?incentivo fiscale principale al settore del non profit. Più in particolare è stata prevista per le persone fisiche la possibilità di detrarre dall?Irpef (e non dall?Ilor) il 19 per cento dei contributi in denaro diretti a favore delle Onlus, entro un limite di liberalità pari a 4 milioni di lire; la medesima detrazione è concessa anche agli enti commerciali, alle società non residenti in Italia e agli enti non commerciali.
Analoga detrazione è prevista per i contributi associativi, fino a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso purché sussistano particolari condizioni di merito.
Al fine di consentire più agevoli controlli da parte dell?amministrazione finanziaria, la detrazione è consentita purché il versamento avvenga esclusivamente tramite l?uso di canali formali (banca, posta e simili). Le imprese, sia individuali che societarie, possono dedurre dal reddito d?impresa fino a 4 milioni di lire oppure fino al 2 per cento del medesimo reddito.
È inoltre previsto che le imprese e i lavoratori autonomi possano dedurre spese di personale assunto a tempo indeterminato (non quindi di lavoratori a termine, borsisti ecc.), ?prestato? gratuitamente alle Onlus. Tale deducibilità è prevista entro un limite di importo non superiore al 5 per mille del totale delle spese per il personale dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
È disposta la deducibilità (nella forma di ?non produzione? di ricavi), senza limiti di importo, del costo di produzione dei prodotti farmaceutici e delle derrate alimentari oggetto di produzione e scambio dell?attività di impresa, in caso di cessione gratuita di detti beni.
Per la cessione gratuita di beni diversi dagli ultimi citati, è prevista la deducibilità entro un limite di costo specifico non superiore a 2 milioni di lire, che oltre tutto fa testo ai fini del plafond complessivo di liberalità ammesse (4 milioni di lire o 2 per cento del reddito d?impresa).
La deducibilità delle cessioni gratuite analizzate è consentita a condizione che vi sia, per ogni cessione, una preventiva comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio delle entrate (tale comunicazione non è necessaria nel caso di cessioni di beni deperibili – considerata la ristrettezza dei termini dovuta alla deperibilità – e per le cessioni di modico valore).
L?ente beneficiario è tenuto a rilasciare al donante (che dovrà conservarla) una dichiarazione nella quale attesti che i beni saranno utilizzati direttamente in conformità ai fini istituzionali.
Dal canto suo il cedente dovrà registrare (entro il quindicesimo giorno del mese successivo) in uno dei registri Iva, o in un apposito prospetto, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Al fine di evitare una duplicazione dei benefici fiscali si dispone che in particolari casi vi siano dei limiti alla deducibilità qualora i soggetti interessati si siano già avvalsi di precedenti detrazioni o deduzioni.
Articolo 14. Disposizioni relative all?imposta sul valore aggiunto
Premesso che ai fini dell?imposta sul valore aggiunto per le Onlus non si ha una posizione esentativa generalizzata, il che determina che se l?attività posta in essere dall?Onlus può ben presentare caratteri commerciali, anche se svolta all?interno del versante istituzionale agevolato ai fini delle imposte sui redditi (a differenza dell?esenzione soggettiva generale prevista nel ?volontariato?); l?Onlus dovrà quindi, in tal caso, dotarsi dei registri Iva e operare come organizzazione imprenditoriale. L?articolo in questione armonizza la normativa Iva con l?introduzione della nuova figura giuridico-tributaria.
In tale ottica viene innanzitutto sancita l?esclusione dalla categoria delle prestazioni di servizi (e quindi dall?imposta sul valore aggiunto) delle divulgazioni pubblicitarie a favore delle Onlus.
In secondo luogo viene prevista l?esenzione dall?Iva per le cessioni gratuite di beni merce a favore delle Onlus, nonché per le prestazioni di trasporto di malati, di ricovero e cura, educative e socio-sanitarie rese dalle Onlus.
È infine ribadito l?obbligo di tenuta della contabilità separata e delle scritture contabili previste dall?art. 25 del presente decreto legge (che analizzeremo nella quinta e ultima parte) qualora si voglia beneficiare delle detrazioni Iva per le attività commerciali svolte (ossia per quelle connesse di natura commerciale): ma la contabilità separata è ormai un obbligo generalizzato per gli enti non commerciali con attività commerciali.
Articolo 15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell?imposta sul valore aggiunto
Con tale articolo si dispone che in relazione alle attività istituzionali svolte, le Onlus non sono soggette all?obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Articolo 16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
Sui contributi corrisposti dagli enti pubblici alle Onlus, che in caso di riconducibilità dei proventi ad attività commerciali sarebbero stati soggetti a ritenuta del 4 per cento, non si applica alcuna ritenuta, essendo la voce divenuta intassabile.
Tale ritenuta, per come si è espresso il legislatore nella Zamagni, non è praticabile in nessun caso.
Per quanto attiene ai redditi di capitale, è prevista una tassazione a titolo d?imposta (anziché a titolo d?acconto): questa regola determina un diverso trattamento rispetto agli enti non commerciali comuni, perché vale anche sui redditi di capitale inglobati nei redditi d?impresa, non operando anche in questo caso la tassazione in acconto.
Articolo 17. Esenzione dall?imposta di bollo
Gli atti in genere (inclusi quindi gli atti costitutivi), i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richiesti dalle Onlus sono considerati esenti in modo assoluto dall?imposta di bollo: si tratta di un?agevolazione veramente civile, a nostro avviso.
Articolo 18. Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative
In modo analogo all?imposta di bollo, è prevista l?esenzione assoluta dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti concernenti (a quanto sembra anche in senso lato) le Onlus. L?esenzione è dunque soggettiva, il che renderà talvolta difficile il rapporto con gli ?sportelli? erariali.
Articolo 19. Esenzione dall?imposta sulle successioni e donazioni
È prevista l?esenzione dall?imposta in questione per i trasferimenti effettuati a favore delle Onlus. Tale esenzione si affianca a quella già prevista per i trasferimenti in favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l?assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l?educazione, l?istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
Articolo 20. Esenzione dall?imposta sull?incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
Anche per l?Invim e per la relativa imposta sostitutiva è prevista l?estensione alle Onlus dell?esenzione già stabilita per gli enti non profit nell?art. 19 relativo all?imposta sulle successioni e donazioni.
a cura dello studio Pettinato-Buscaroli
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