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Maggior trasparenza e controlli su contabilità e obblighi delle Onlus
Pubblichiamo la quinta e ultima scheda della Guida alla Legge Onlus, con il commento curato dai nostri esperti dello studio legale tributario Pettinato-Buscaroli Associati
di Redazione
Articolo 21. Esenzioni in materia di tributi locali
Si è stabilito che i Comuni, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione ovvero addirittura l?esenzione dai tributi di loro pertinenza.
Ciò vuol dire che ogni Onlus dovrà valutare in concreto, su base territoriale, la normativa sui tributi locali che la riguarda: la questione concerne i tributi quali l?imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, considerata la formula adottata dalla legge Zamagni, anche l?introducenda imposta provinciale sulla trascrizione dei veicoli e il canone annuale di pubblicità.
Articolo 22. Agevolazioni in materia di imposta di registro
È stata introdotta a beneficio delle Onlus la possibilità di avvalersi dell?imposta fissa nella misura di 250 mila lire a condizione che nell?atto da registrare l?Onlus dichiari che intende utilizzare i cespiti in modo diretto per lo svolgimento dell?attività istituzionale; a tale dichiarazione deve far seguito (pena una sanzione del 30 per cento dell?imposta ordinaria) un effettivo utilizzo diretto entro il termine di 2 anni dall?acquisto. Si tratta di una delle più rilevanti forme agevolative previste dal Decreto, che da sola può giustificare – in caso di rilevanti movimentazioni immobiliari – l?inclusione tra le Onlus.
Articolo 23. Esenzioni dall?imposta sugli spettacoli
Le Onlus non sono soggette all?imposta sugli spettacoli per le seguenti attività spettacolistiche:
1 – spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, aliquota proporzionale 9%;
2 – spettacoli sportivi in genere, 9%;
3 – spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli, lezioni di ballo collettivo, veglioni e altri intrattenimenti di ogni natura; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari, 16%;
4 – spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette, 4%;
5 – mostre, fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche, 3%.
L?esonero in questione spetta, comunque, a condizione che l?attività sia svolta in via occasionale e in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Ulteriore condizione per poter beneficiare delle agevolazioni in questione è costituita dal fatto che è necessaria una preventiva comunicazione, anteriore rispetto l?inizio di ciascuna manifestazione, all?ufficio accertatore (Siae) territorialmente competente.
La definizione dell?occasionalità dell?evento è rimessa a un decreto del ministro delle Finanze del quale si resta in attesa.
Articolo 24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
Con tale articolo le Onlus sono state equiparate agli enti morali ai fini del lotto pubblico. Da ciò deriva che iniziative volte a organizzare tombole, pesche e banchi di beneficenza sono autorizzate su base locale (Direzione delle entrate) e che sono immuni da prelievi, purché vengano erogati premi contenuti.
Articolo 25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle Onlus
Una rigida condizione per potersi avvalere della normativa agevolata sulle Onlus (pena la decadenza dei benefici) è costituita da un obbligo di tenuta della contabilità, che si connota per la sua ?rigorosità?, e che trova giustificazione nella circostanza di assicurare una necessaria trasparenza di gestione. La logica normativa che sottende l?articolo in questione è importanate anche ?culturalmente?: fino a oggi l?unico substrato giustificativo di una contabilità gestionale risiedeva nella conduzione di un?attività d?impresa. I soggetti ?non impresa? sono sempre stati ritenuti estranei o quasi a tali vincoli per un?implicita, ma non giustificata, attribuzione di minore importanza ai conti ?sociali?. Da oggi, stando alla legge, tale situazione è stata modificata. Ciò consentirà finalmente una miglior verifica di chi merita effettivamente le agevolazioni ?non profit? e di chi in realtà si avvale di tale forma solo per aggirare i propri obblighi fiscali. Le Onlus, a eccezione delle cooperative per le quali la normativa civilistica già regola in modo compiuto la questione, devono redigere annualmente un bilancio o rendiconto. In tale contesto è previsto l?impianto di una serie di scritture cronologiche e sistematiche, che preparano il bilancio, dalle quali risultino in modo compiuto e analitico le attività complessivamente svolte. È in questa ultima previsione che si sostanzia la novità principale della normativa sotto esame. Gli obblighi di rendicontazione, infatti, oltre che per le attività direttamente connesse (di natura commerciale) si estendono anche alle attività istituzionali che, in precedenza, potevano non sottostare a incombenze contabili obbligatorie. Dalle scritture contabili così tenute deve scaturire, entro 4 mesi dalla chiusura dell?esercizio annuale, un apposito prospetto contabile (il bilancio o rendiconto) dal quale risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell?organizzazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, cui si riferiscono le agevolazioni per le imposte dirette.
I predetti obblighi si considerano assolti qualora la contabilità sia composta dal libro giornale e dal libro degli inventari esattamente compilati. È previsto, altresì, l?obbligo di far accompagnare il bilancio da una relazione di controllo sottoscritta da almeno un revisore iscritto nell?apposito registro, nell?eventualità in cui i proventi (anche da donazioni) abbiano superato per due anni consecutivi l?ammontare di 2 miliardi di lire (cifra aggiornabile). Ai medesimi soggetti (Onlus, a eccezione delle cooperative) viene data, tuttavia, l?opportunità di tenere, in luogo delle scritture contabili previste, un rendiconto delle entrate e delle spese (senza dover quindi procedere, a meno di espressa disposizione statutaria, alla vera e propria redazione del bilancio), qualora i proventi non abbiano superato, nell?anno, la somma di 100 milioni di lire. Tale possibilità è conferita, peraltro in via permanente, e indipendentemente dal mancato superamento di determinati limiti quantitativi, agli enti di volontariato e alle Organizzazioni non governative, le cui leggi originarie di riferimento prevedono invece l?obbligo di bilancio, sia pure senza contenuti obbligatori. Un ben specifico onere in capo alle Onlus, di fondamentale importanza, è quello che richiede per le attività direttamente connesse (ma ovviamente, a maggior ragione, per tutte le attività eventualmente qualificabili come commerciali) la tenuta delle scritture contabili fiscali imposte come ?ordinarie? per le attività commerciali imponibili (che vanno ad aggiungersi alle scritture già analizzate); è da notarsi che l?obbligo vige anche se sulle ?connesse? non si sconta imposta. Sono fatte salve alcune attenuazioni nel caso in cui i ricavi siano inferiori o uguali a lire 30 milioni per prestazioni di servizi e a lire 50 milioni negli altri casi.
Articolo 26. Norma di rinvio
Tale disposizione pone un rinvio alle norme sugli enti non commerciali (art. da 2 a 9 già trattati nelle precedenti parti) che, ove compatibili, si rendono applicabili anche alle Onlus (e non avrebbe potuto essere altrimenti) in quanto tali organizzazioni costituiscono una species nell?ambito del genus degli enti non commerciali. La norma potrebbe risultare utile in quei casi in cui l?Onlus, per la prevalenza delle attività comportanti scambio, avrebbe di sua natura ricevuto addirittura la qualifica di commerciale.
Articolo 27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità socialeÈ prevista come ipotesi di illecito a sé stante il caso di abuso di denominazione di Onlus. In pratica l?uso in pubblico della denominazione di Onlus, ovvero un suo impiego in qualunque carta, documento, stand, volantino, lettera, intervista e simili, senza fondamento, che possa trarre in inganno terzi, è considerato un atto illecito punibile a carico di chiunque lo commetta, o se ne renda imputabile (amministratore, aderente, rappresentante o meno) con la sanzione amministrativa da lire 600mila a lire 6 milioni.
Articolo 28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
Al fine di prevenire eventuali abusi stimolati dalla normativa agevolata, il legislatore ha introdotto una serie di sanzioni autonome dirette a sommarsi a quelle irrogabili per eventuali violazioni fiscali connesse (le quali sono di per sé molto onerose, perché collegate quantitativamente all?entità di imposta ?risparmiata? variamente maggiorata a titolo di sanzione). In particolare i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle (presunte) Onlus che abusino dei benefici fiscali per le stesse, qualora gli enti non siano in realtà configurabili come tali in quanto privi dei requisiti normativamente richiesti, ovvero per i predetti soggetti che violino le disposizioni statutarie volte a evitare la distribuzione anche diretta di utili e lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle direttamente connesse, subiranno una sanzione amministrativa che va da 2 a 12 milioni di lire. I medesimi soggetti sono anche esposti alla sanzione da 200mila a 2 milioni di lire per l?omissione delle comunicazioni che sono tenuti a effettuare agli uffici erariali (di inizio e cessazione delle attività ?Onlus?): ma in caso di inizio indebito la sanzione più ?pericolosa? dovrebbe essere rappresentata dal mancato avvio delle agevolazioni o della potenziale denegazione delle stesse. La sanzione in realtà più grave è, tuttavia, quella che prevede la responsabilità solidale per la maggior imposta, nonché per le sanzioni e gli interessi maturati, dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle Onlus che hanno indebitamente fruito delle agevolazioni fiscali poste dalla presente normativa, ovvero abbiano consentito a terzi tale indebita possibilità: la gravità di questo onere potrebbe ?raffreddare? molte aspirazioni interpretativamente dubbie alla qualifica in parola.
Articolo 29. Titoli di solidarietàAl fine di agevolare la concessione di finanziamenti alle Onlus è stata prevista la possibilità di portare in diminuzione del reddito d?impresa la differenza tra il tasso d?interesse praticato per l?emissione di appositi titoli, denominati di ?solidarietà sociale?, e il tasso di riferimento determinato con decreto del ministro del Tesoro. Evidentemente la norma ha un sentore programmatico, che presuppone l?avvenuto lancio sul mercato finanziario di questi titoli di solidarietà sociale, per il momento ancora in attesa di varo. Si rinvia, peraltro, al medesimo decreto la determinazione dei soggetti abilitati all?emissione di tali titoli, le condizioni e i limiti necessari per l?attuazione della norma in oggetto. Unica condizione per il riconoscimento del costo al nostro esame è che, e non poteva essere altrimenti, i fondi raccolti con tali emissioni siano destinati (a nostro avviso esclusivamente, anche se la norma non lo specifica) alle Onlus.
Articolo 30. Entrata in vigore
L?entrata in vigore del D. Lgs. ?Onlus?, che ha registrato un ritardo record nell?intervallo di tempo corrente tra l?approvazione del Consiglio dei ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è prevista per il 1° gennaio 1998; riguardo alle imposte sui redditi, ovviamente, si farà riferimento al medesimo periodo d?imposta, che riteniamo varrà come riferimento integrale per coloro che comunicheranno all?anagrafe Onlus entro gennaio la loro qualità.
a cura dello studio Pettinato-Buscaroli
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