Politica

Asilo politico, nuovo testo ma iter incerto

Il 27 novembre scorso la commissione Affari costituzionali ha adottato un provvedimento in materia.

di Benedetta Verrini

Lungo cammino alla Camera per le proposte di legge in materia di protezione umanitaria e diritto d?asilo. Come è noto, l?Italia è l?unico Paese in Europa senza una legge specifica sul diritto d?asilo (la Bossi-Fini vi ha dedicato solo due articoli) e il Parlamento finora ha temporeggiato, anche in ragione dell?annunciata armonizzazione europea della materia. Il 27 novembre scorso, però, la commissione Affari costituzionali ha adottato un nuovo testo unificato. Chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti, ora i deputati dovranno discuterlo. Vita ha interpellato Andrea Accardi, portavoce della campagna Diritto d?Asilo-Una questione di civiltà. Mentre l?armonizzazione europea in materia d?asilo tarda ad arrivare e i regolamenti attuativi della stessa Bossi-Fini non sono ancora stati emanati, “i tempi d?attesa per il riconoscimento dell?asilo in Italia oscillano tra i dieci e i diciannove mesi”, sottolinea Andrea Accardi. Una vera emergenza per migliaia di persone (circa 15mila nel 2002), per cui il via libera di una legge nazionale porterebbe finalmente una cornice di tutela giuridica e chiarezza. Il testo unificato ora in discussione alla commissione Affari costituzionali ha messo insieme una serie di proposte (alcune anche risalenti alla passata legislatura) giudicate in modo tendenzialmente positivo dalle realtà della campagna Diritto d?asilo. “Si tratta di un approccio organico alla materia”, commenta Accardi, “non relegato a due soli articoli come nella Bossi-Fini, in cui si è mirato a contrastare l?abuso di un diritto senza valutare che, forse, prima andava assicurata la fruizione di quel diritto”. Il nuovo testo, su cui il relatore Antonio Soda (Ds) ha presentato emendamenti sulla base delle ultime formulazioni della proposta di direttiva europea, nonché delle indicazioni di tecnica legislativa date dal governo, consta di 17 articoli. All?articolo 2 si stabilisce che il diritto d?asilo è garantito allo straniero o all?apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra, oppure nei casi in cui per esso sussista un fondato timore di persecuzioni, pericolo di vita o restrizioni alla libertà personale. Il diritto è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato, al figlio minore o alla persona stabilmente convivente con il rifugiato non coniugato o legalmente separato. La proposta regola poi, all?art. 3, i compiti delle ?Commissioni territoriali competenti per il riconoscimento del diritto d?asilo? e all?art. 4 quelli della Commissione centrale (che ha compiti di indirizzo e coordinamento). “è positivo il fatto che nelle commissioni venga prevista anche la presenza di un rappresentante dell?Alto commissariato Onu per i rifugiati”, sottolinea Accardi. In fase di discussione sarebbe stata ipotizzata la creazione di 7 commissioni solo nelle zone ?di frontiera?. Alla commissione territoriale spetta l?esame della domanda di asilo, presentata al posto di frontiera prima dell?ingresso nel territorio dello Stato o alla questura del luogo di dimora. La domanda presentata da minori non accompagnati deve essere immediatamente inoltrata al tribunale minorile competente. La commissione deve pronunciarsi entro 30 giorni, allegando alla decisione la motivazione sia in caso di accoglimento, sia di rigetto. Nodo difficile è invece l?art. 15, che prevede l?istituzione di un fondo nazionale ?per le politiche e i servizi di asilo?. La dotazione appare decisamente esigua: 5,16 milioni di euro, più le assegnazioni annuali del fondo Ue per i rifugiati ed eventuali donazioni di privati o altre istituzioni. IL QUADRO NORMATIVO E L’ITER ALLA CAMERA TESTO UNIFICATO – Adottato come testo base dalle proposte C.1238 Pisapia, C.1554 Trantino, C.1738 Soda, C.3847 Buffo, C.3857 Pisapia e C.3883 Piscitello. Il documento, pubblicato sui resoconti della Commissione Affari costituzionali della Camera del 27 novembre, è disponibile online su

La Camera dei Deputati

BOSSI-FINI – Sul diritto d?asilo la legge n. 189/2002 detta disposizioni in due soli articoli (31 e 32), al Capo II BENEFICIARI – Secondo il testo in discussione, il diritto d?asilo è garantito allo straniero o all?apolide cui è riconosciuto lo status di rifugiato della Convenzione di Ginevra. A chi ha il fondato timore di essere perseguitato nel proprio Paese d?origine per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico, opinioni politiche. Ancora, a chi si trova nell?effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire danni alla propria vita, sicurezza, libertà personale ITER PARLAMENTARE – In prima lettura in referente, Commissione Affari costituzionali

Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA