Formazione

Disabili: legge Stanca. La scheda

Radiografia del provvedimento approvato oggi in via definitiva in Senato

di Redazione

La cosiddetta ”Legge Stanca”, approvata oggi in via definitiva dal Senato, contiene ”disposizioni per favorire l’ accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione ancora piu’ pericolose di quelle tradizionali e, anzi, promuovendo l’ uso delle tecnologie stesse come fattore abilitante e di superamento delle disabilita’ e delle esclusioni. OBIETTIVO DELLA LEGGE – Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, e’ quello di abbattere le ”barriere virtuali” che limitano l’ accesso dei disabili alla ”societa’ dell’ informazione” e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica, da una migliore qualita’ della vita. La normativa, dunque, si propone di garantire anche ai cittadini disabili il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici, assicurando anche a loro una migliore opportunita’ di conoscenza, istruzione, lavoro, informazione ed intrattenimento. I PUNTI FONDAMENTALI DEL PROVVEDIMENTO – Sono essenzialmente tre: 1) La legge Stanca si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione reca degli obblighi, anche sorretti da sanzioni. E’ previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullita’, qualora non rispettino i requisiti di accessibilita’; in generale, l’ inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare. 2) All’ articolo 5, la legge stabilisce che siano assicurati l’ accessibilita’ e la fruibilita’ degli strumenti didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti. 3) La legge fissa delle regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, ed ad un decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per la verifica dell’ accessibilita’ dei siti Internet. Entrambi i provvedimenti rispetteranno le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale. In particolare, il regolamento governativo sara’ adottato sentite le Associazioni dei disabili e dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, d’ intesa con la Conferenza Unificata. In seguito, il decreto ministeriale fissera’ il contenuto concreto degli obblighi previsti dalla legge. Tale decreto sara’ periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.


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