Formazione

Armi: falso, l’allarme chimico

Ha destato molte preoccupazioni nelle settimane scorse, ma inutilmente, la pubblicazione di un nuovo elenco aggiornato di armi da porre sotto il controllo della Legge 185

di Riccardo Bagnato

Datato 13 giugno, la Gazzetta Ufficiale numero 171 pubblicava un elenco aggiornato di materiali di armamento da comprendere nelle categorie previste all?art. 2, comma 2, della legge 185/90. Questo nuovo elenco (il terzo dopo il 1993 e il 1995), ha scatenato un diffuso allarme: è sembrato a molti che concedesse al governo la possibilità di nuovi acquisti fra cui «agenti tossici chimici o biologici, gas lacrimogeni, materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti, sostanze e tecnologie». A complicare la situazione un?interpellanza parlamentare dell?onorevole Paolo Cento (Verdi), a ridosso della pubblicazione, che sembrava convalidasse questa interpretazione. In realtà, le preoccupazioni di quanti hanno sollevato il problema non sono fondate. In altri termini il decreto, proprio in ottemperanza alla legge 185 cui fa riferimento, aggiunge sì nuovi materiali di armamento, ma perché vengano esplicitamente sottoposti al controllo della stessa 185. Il problema è semmai verificare che l?elenco contempli il maggior numero di armamenti: più la lista è lunga, meglio è. Ciò che non è elencato, infatti, o è proibito esplicitamente da trattati internazionali (Trattato di Ottawa sulle mine, Trattato di non proliferazione nucleare), o è consentito. Non è chiaro invece quale sarà il destino delle armi ?a doppio uso?, civile e militare, per cui esiste un apposito elenco; né il perché sono ancora escluse da tale elenco le armi leggere. Tutto ciò è stato al centro del vertice di Dublino, alle battute finali proprio in questi giorni, durante il quale è stato presentato un documento di raccomandazione sul commercio delle armi dirette alla prossima presidenza Ue, quella irlandese.


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