Non profit

Collocamento: cosa cambia

Brevi ma utili

di Redazione

Prima: art.12 L?articolo 12 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro e le cooperative sociali possano stipulare convenzioni con gli uffici provinciali del lavoro sulla base delle quali il datore di lavoro assume a tempo indeterminato il lavoratore disabile che però viene avviato per un periodo, che inizialmente non poteva essere superiore ai due anni (con interventi successivi questo termine è stato protratto, in alcuni casi, fino a quattro anni), di ?tirocinio? in una cooperativa sociale a cui l?impresa affidava una o più commesse che consentono alla coop di poter concedere il trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi. Al termine del periodo di ?tirocinio?, l?impresa deve reinserire nella propria struttura il lavoratore disabile. Dopo: art.14 L?articolo 14 del decreto legislativo approvato dall?esecutivo lo scorso 31 luglio (sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale tra qualche giorno), con cui il governo ha esercitato la delega concessa con la legge 30 del 2003 (legge Biagi), prevede, invece, che sia la cooperativa sociale ad assumere direttamente il lavoratore disabile al posto dell?impresa. Questa potrà assolvere l?obbligo di assunzione dei lavoratori disabili concedendo alla cooperativa sociale delle commesse. Con l?articolo 14 viene meno per le imprese l?obbligo di assumere nella propria struttura produttiva il lavoratore disabile e al contempo permette alle aziende di rispettare le quote di riserva previste dalla legge 68 del ?99 esternalizzando alcune lavorazioni.

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