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Giornali online queste le regole

La legge sull'editoria comprende sia le pubblicazioni digitali che quelle tradizionali (di Silvia Franzetti).

di Redazione

Sono un giornalista pubblicista di 23 anni che collabora con il Corriere di Firenze, un giornale della mia città. Da qualche tempo ho in mente di creare una testata giornalistica online, ma non so a chi chiedere informazioni su che cosa occorra fare per realizzarla secondo le normative. Ho saputo che voi tempo fa vi siete impegnati in questo senso e vorrei sapere se mi potete essere d?aiuto. Nicola G. (email) La lettera di Nicola è solo l?ultima di una serie di richieste che ci sono pervenute in redazione e tutte legate alla possibilità di creare delle testate giornalistiche online. Cogliamo l?occasione che ci offre Nicola per rispondere così a tutti i nostri lettori che, come lui, vorrebbero creare uno strumento informativo sfruttando le opportunità offerte dalla rete di Internet. La legge sull?editoria 62/01 ha compreso sia le pubblicazioni tradizionali che quelle digitali nell?unica definizione di ?prodotto editoriale? sottoponendole alla legge sulla stampa, la legge n. 47 del 1948. Definendo così con il termine ?prodotto editoriale? quello realizzato su un supporto cartaceo (i giornali e le pubblicazioni più tradizionali) o informatico, quindi anche il giornale online, destinato alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni al pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici Quindi le testate giornalistiche online devono obbligatoriamente essere registrate al tribunale e avere un direttore responsabile (iscritto negli elenchi dell?Albo tenuto dai Consigli regionali dell?Ordine dei giornalisti), un editore e uno stampatore-provider, quando ricorrono i seguenti presupposti: avere una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, mensile, ecc.), avvalersi come stabilito dal decreto legislativo n. 70/2003 delle provvidenze previste della legge 62/2001, conseguire ricavi e utilizzare giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. A questo punto si rende necessario, innanzitutto, distinguere tra il prodotto editoriale privo di periodicità di testata e quello diffuso al pubblico con periodicità regolare. Il prodotto editoriale, al quale si applicano le disposizioni di cui all?art. 2 della legge 47/48, privo di periodicità e di testata è tenuto a riportare su ogni stampato il luogo, l?anno della pubblicazione, il nome dell?editore (nel caso esistesse), il domicilio dello stampatore, che nel caso delle testate online è il provider che concede l?accesso alla rete e lo spazio nel proprio server . Oltre ai dati sopra indicati, nel caso di giornali, pubblicazioni di agenzie d?informazione o periodici, vanno anche aggiunti il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. Invece, il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, è sottoposto agli obblighi della legge 47/48 art. 5 che prevede l?iscrizione della testata presso l?apposito registro tenuto dai tribunali civili. Perché esista periodicità basta il presupposto. È sufficiente che venga riportata una numerazione progressiva della pubblicazione, o un periodo temporale di riferimento, o dichiarare l?inserimento giornaliero dei contenuti. Però solo l?iscrizione dell?editore nel Roc (Registro degli operatori di comunicazione) tenuto presso l?Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ROC/IES) è condizione per l?inizio delle pubblicazioni oltre a costituire requisito per l?accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze. Senza questa iscrizione, i giornali e i periodici, benché registrati presso un tribunale, non possono essere stampati e diffusi La legge 62/2001 ha previsto una ?semplificazione? all?art. 16, stabilendo che l?iscrizione al Roc per i soggetti e le imprese che vi sono tenuti (in particolare: esercenti attività di radiodiffusione; concessionarie di pubblicità; produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi; editrici di quotidiani, periodici o riviste; agenzie di stampa nazionali; esercenti editoria elettronica e digitale) comporta l?esenzione dall?iscrizione nel registro del tribunale. Quindi, per riassumere, mentre nel Roc saranno annotati i nomi degli editori, presso i tribunali si registreranno invece il direttore responsabile e le testate giornalistiche che fanno capo ai singoli editori.

Silvia Franzetti Area Web Vita

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