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Violenze familiari, estesa la discrezionalità dei giudici

Con la modifica dell’articolo 342 bis, l’azione del giudice in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari è estesa anche ai reati perseguibili d’ufficio

di Benedetta Verrini

E’ stata pubblicata sulla GU del 12.11.2003, n.263, la legge 6 novembre 2003, n.304, che modifica l?articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Grazie a questa modifica, d?ora in poi il giudice potrà adottare su istanza di parte, con decreto, uno o più dei provvedimenti di cui all?articolo 342-ter del codice civile, anche qualora la condotta del coniuge o di altro convivente, causa di grave pregiudizio all?integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell?altro coniuge o convivente, integri gli estremi di un reato perseguibile d?ufficio. Secondo l?articolo 342-ter del codice civile, il giudice può disporre l?allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall?istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d?origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Questo provvedimento continua l?opera dei legislatori nel fornire maggiore garanzia di protezione dalle violenze all?interno delle famiglie, cominciata con legge numero 154 del 4 aprile 2001 che aveva introdotto una serie di misure cautelari nel codice civile, nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale contro la violenza nelle relazioni familiari, sia tra coniugi, sia tra i componenti di uno stesso nucleo familiare.


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