Famiglia

Se la ditta chiude non c’è l’indennità

Una lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità e fino al compimento di un anno del bambino

di Redazione

Qualche tempo fa il mio titolare mi ha suggerito di cercare un nuovo posto di lavoro. Ora ci ha informato che dal 31 ottobre la ditta viene messa in liquidazione. Otto dipendenti si trovano senza lavoro, tutti con famiglie alle spalle. Io sono a casa in astensione facoltativa per maternità: dal 17 settembre al 30% e ho fatto la richiesta di astensione fino al 31 gennaio. Ci arriverà la lettera di licenziamento per cessazione di attività. Avete idea o sapete se mi spetta qualcosa fino al compimento dell?anno di mia figlia? Maura (email) La lavoratrice non può essere licenziata dall?inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento non opera solo in alcuni casi, tra cui la cessazione dell?attività aziendale cui la lavoratrice è addetta. La deroga al divieto di licenziamento va riferita ai soli casi di cessazione totale dell?attività dell?azienda, con l?esclusione dell?ipotesi di soppressione di un solo reparto o ufficio, anche se dotato di autonomia funzionale, se la lavoratrice è collocabile in reparto diverso. L?astensione facoltativa dal lavoro (o congedo parentale), per poter essere fruibile deve collocarsi all?interno di un rapporto di lavoro subordinato. Non essendo più invocabile un diritto ad astenersi dal lavoro, in assenza di un obbligo a rendere la prestazione, non potrà, di conseguenza, essere riconoscibile il diritto all?indennità per il periodo successivo al licenziamento. Il congedo residuo può essere richiesto in occasione di un nuovo rapporto di lavoro e fino al compimento dell?ottavo anno di vita del bambino. Tali periodi sono indennizzabili senza condizioni solo entro il terzo anno di vita del bambino e nel limite di sei mesi di congedo complessivo tra i genitori: per i periodi successivi al sesto mese, e comunque per tutti i periodi che si collocano tra il terzo e l?ottavo anno di vita del bambino, l?indennità viene corrisposta solo se il reddito del genitore non supera (per il 2003) l?importo di 13.068,90 euro nell?anno in cui inizia il congedo. La condizione lavorativa della mamma non influisce sul diritto del padre, che è titolare di un proprio diritto al congedo se svolge un?attività di tipo subordinato: anche se non trovasse una nuova occupazione, il periodo di congedo residuo può essere richiesto da suo marito. La lavoratrice non può essere licenziata dall?inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento non opera solo in alcuni casi, tra cui la cessazione dell?attività aziendale cui la lavoratrice è addetta. La deroga al divieto di licenziamento va riferita ai soli casi di cessazione totale dell?attività dell?azienda, con l?esclusione dell?ipotesi di soppressione di un solo reparto o ufficio, anche se dotato di autonomia funzionale, se la lavoratrice è collocabile in reparto diverso. L?astensione facoltativa dal lavoro (o congedo parentale), per poter essere fruibile deve collocarsi all?interno di un rapporto di lavoro subordinato. Non essendo più invocabile un diritto ad astenersi dal lavoro, in assenza di un obbligo a rendere la prestazione, non potrà, di conseguenza, essere riconoscibile il diritto all?indennità per il periodo successivo al licenziamento. Il congedo residuo può essere richiesto in occasione di un nuovo rapporto di lavoro e fino al compimento dell?ottavo anno di vita del bambino. Tali periodi sono indennizzabili senza condizioni solo entro il terzo anno di vita del bambino e nel limite di sei mesi di congedo complessivo tra i genitori: per i periodi successivi al sesto mese, e comunque per tutti i periodi che si collocano tra il terzo e l?ottavo anno di vita del bambino, l?indennità viene corrisposta solo se il reddito del genitore non supera (per il 2003) l?importo di 13.068,90 euro nell?anno in cui inizia il congedo. La condizione lavorativa della mamma non influisce sul diritto del padre, che è titolare di un proprio diritto al congedo se svolge un?attività di tipo subordinato: anche se non trovasse una nuova occupazione, il periodo di congedo residuo può essere richiesto da suo marito.

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