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Volontariato: tutti i nodi della nuova 266

Il ministero del Welfare ha presentato un nuovo testo di riforma della legge quadro.

di Benedetta Verrini

Dopo una lunghissima fase di riflessione sul restyling alla legge quadro sul volontariato, la 266/1991, il ministero del Welfare ha presentato una propria bozza. è successo il 17 settembre scorso, durante il primo incontro dell?Osservatorio nazionale del volontariato dopo la Conferenza di Arezzo. Il nuovo testo è sensibilmente diverso da quello discusso ed emendato in quella occasione. Vita ha raccolto l?analisi e le proposte elaborate dal Gruppo volontariato del Forum del Terzo settore che ha visto la partecipazione di molte organizzazioni di volontariato. La ripresa della discussione sulla legge 266 è stata accolta positivamente dal gruppo volontariato del Forum Terzo settore, che ha però sollevato perplessità sul metodo con cui il ministero è giunto alla sua proposta, ignorando le indicazioni emerse durante e dopo i lavori di Arezzo. “Riteniamo necessario promuovere un dibattito allargato sulla riforma della legge 266”, commenta Marco Granelli, portavoce del Coordinamento dei Centri di servizio del volontariato, “che coinvolga tutto il mondo del volontariato italiano”. La nuova bozza proposta dal sottosegretario Sestini, composta da 17 articoli, contiene diversi passaggi considerati “critici”. In un?approfondita memoria, inviata al ministero, il Forum ha manifestato “una forte preoccupazione per l?idea di volontariato che si evince dal testo. Diversi sono i punti che non condividiamo, in quanto tendono a mutare la natura del volontariato nelle sue caratteristiche di gratuità e solidarietà, a limitarne l?autonomia nello sviluppo, il suo contributo responsabile alla cultura della solidarietà”. Preoccupa, in particolare, la scomparsa da diversi articoli (2 e 3, in particolare) del vincolo per il volontariato ad agire “esclusivamente per fini di solidarietà”. “Il venir meno di quest?obbligo fa venir meno una caratteristica fondamentale che ha sinora distinto il volontariato dalle altre associazioni e da quelle di promozione sociale in particolare, snaturando nei fatti una peculiarità che dalle origini ha caratterizzato il volontariato nell?universo del Terzo settore”, si legge nel documento. Altro passaggio-chiave è quello delle risorse, che l?art.5 affida a nuovi canali, tra cui strumenti di ?mercato sociale? quale titoli come buoni e voucher. “Riteniamo che le prestazioni delle associazioni di volontariato possono essere regolate solo da convenzioni”, precisa il Forum. “Infatti, quelli svolti dalle associazioni di volontariato sono servizi per definizione ?fuori mercato?, altrimenti si finisce col snaturare il volontariato e col mettere in concorrenza volontariato e imprese sociali, due soggetti che per la loro diversa natura sono piuttosto chiamati alla cooperazione”. Criticata, tra le altre, anche la ?rivoluzione? sui Centri di servizio: “Nella proposta del ministero, i Comitati di gestione assumono un ruolo diretto, scavalcando i Centri di servizio gestiti dal volontariato, riservandosi il 40% dei fondi per il loro funzionamento, per il finanziamento diretto dei progetti e del funzionamento delle organizzazioni di volontariato”. L?appuntamento di discussione, ora, potrebbe essere la convention nazionale del volontariato (lanciata dal ministero) per l?8 novembre prossimo. I PUNTI CRITICI DELLA BOZZA SESTINI SCOMPARSA FINE SOLIDARISTICO – Negli artt. 2 e 3 della nuova bozza di testo scompare il vincolo del volontariato ad agire “esclusivamente per fini di solidarietà”. Il venir meno di questo obbligo di fatto elimina una caratteristica fondamentale che ha sinora distinto il volontariato dalle altre associazioni ELETTIVITA’ CARICHE ASSOCIATIVE – La riduzione a due terzi dell?elettività delle cariche associative (art. 3, comma 3, lett. d) limita il principio democratico delle organizzazioni che hanno visto in questo una garanzia dell?autonomia RISORSE ECONOMICHE – L?ampliamento delle possibilità di entrate per le organizzazioni anche a strumenti di mercato sociale quali buoni e voucher (art. 5 punto i), rischiano di snaturarne il ruolo OSSERVATORIO NAZIONALE – L?art.12, nell?ampliare da 10 a 20 il numero dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, non stabilisce alcun criterio sulla rappresentatività e il metodo di composizione dei volontari nell?organismo CENTRI DI SERVIZIO – Con gli artt. 15, 15 bis e 15 ter, in tema di Centri di servizio per il volontariato si compie un vero e proprio capovolgimento. I Comitati di gestione assumono un ruolo diretto, riservandosi il 40% dei fondi per il loro funzionamento, per il finanziamento diretto dei progetti e del funzionamento delle organizzazioni di volontariato. Il meccanismo di calcolo del fondo da destinare ai Centri di servizio, attualmente dell?ordine di un quindicesimo della differenza tra proventi e spese delle fondazioni, è diminuito da un diverso sistema di calcolo

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