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Maxiemendamento: come cambiano le misure per società civile e famiglia

Introdotta la modifica sui beneficiari della De-tax, contributi anche per strumenti attività antincendio, procedure per l'accesso alle deduzioni per i figli a carico di cittadini extra-comunitari

di Benedetta Verrini

L’Assemblea del Senato ha approvato oggi, con la fiducia, il ddl n. 2518 di conversione del decreto-legge n. 269 sui conti pubblici, il famoso “decretone” che accompagna la Finanziaria. La questione di fiducia ha ricevuto 166 voti favorevoli, 126 contrari e 1 astensione. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Vediamo gli emendamenti introdotti dal governo al capo IV del decreto, intitolato “Società civile, famiglia e solidarietà”. All’articolo 19, dedicato alla De tax , è passata l’importante modifica approvata la settimana scorsa su richiesta del senatore Iovene e di altri. Invece di generiche “associazioni aventi finalità etiche”, scelte con decreto del ministero dell’Economia, il passaggio cambia in questo modo: All?articolo 19, sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all?articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell?economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti dagli enti, diversi da quelli elencati nel precedente articolo, per l?accesso ai benefici previsti dal presente decreto.» E poi, al comma 3, che recita “Per le finalità del presente articolo è stanziato l?importo di un milione di euro per l?anno 2003, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto”, aggiungere alla fine il seguente periodo:» Il Ministro dell?economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». All?articolo 20, riguardante Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus al comma 1, sui contributi all’acquisto di «autoambulanze» vengono fatti rientrare anche «beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari». All?articolo 21, riguardante l’assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, vengono aggiunti i commi:             «6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d?origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all?originale del Consolato italiano nel Paese di origine.             6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell?anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell?imprenditore artigiano all?espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell?iscrizione all?assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». All?articolo 23, riguardante la lotta al carovita sono introdotti altri due punti: Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell?economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 2-ter. L?articolo 6, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente: «assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all?entità ed all?efficienza della rete distributiva nonché dell?intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive».


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