Non profit

Standard e regole sono regionali

I riferimenti per tutti gli standard qualitatici sono i Piani socio assistenziali delle Regioni.

di Antonietta Nembri

Siamo una cooperativa sociale di Caserta, vorremmo informazioni relative alla concessione per il finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Dato che la Regione Campania non ha saputo darci notizie in merito e il ministero ci ha demandato alla Regione, abbiamo problemi nella creazione del progetto e delle leggi che si devono tenere presente per gli standard minimi o massimi per la creazione di micro-nidi.

(Salvatore S. – email)

Lavoro in un consorzio di cooperative sociali. Ho trovato molto interessante l?articolo, pubblicato sul numero 40, sugli asili nido, ma avrei bisogno di alcuni chiarimenti. Pur seguendo l?evoluzione normativa rispetto alle strutture per la prima infanzia, non sono a conoscenza dei riferimenti legislativi cui si fa riferimento, nella frase in cui sostiene che “Aprire un nido è diventato semplice, ma solo se si sta al di sotto dei 10 bambini. Fino a 7 piccoli è possibile creare un nido in casa”. Da dove si evince che si può aprire un nido in casa, al di sotto dei 7 bambini? Quali semplificazioni ci sono con meno di 10 piccoli?

(Lucio C. – email)

Per rispondere ai quesiti che sono giunti in redazione dopo la pubblicazione del servizio sugli asili nido e i nidi in casa, che ha suscitato molto interesse, ci siamo rivolti a Ugo Comaschi, esperto del settore per la Foe, Federazione opere educative della Compagnia delle Opere. Le due lettere pubblicate sono solo un esempio dei quesiti posti nelle numerose lettere pervenute.
Per quanto riguarda il primo quesito, quello relativo al finanziamento per l?apertura dei nidi aziendali da parte delle imprese, va ricordato che un finanziamento dello Stato era previsto, ma che il bando è però scaduto il 6 ottobre scorso. Ci possono tuttavia essere dei finanziamenti a livello regionale in base all?art. 70 della legge Finanziaria 2002: il provvedimento previsto in quella normativa era, infatti, a valenza triennale, quindi è ancora valido. Non va dimenticato a questo proposito, tuttavia, che l?attuazione del provvedimento relativo a questo tipo di finanziamento è stato demandato a ciascuna Regione per cui occorre vedere caso per caso i provvedimenti attuativi predisposti.
La materia relativa ai nidi è di competenza regionale per cui non si può parlare di una regola identica per tutto il territorio. Quando il lettore chiede quali siano gli standard minimi e massimi per la creazione di micro-nidi occorrerebbe recarsi alla Regione di appartenenza e vedere il Psa (Piano socio assistenziale). È proprio questo che regola gli standard che sono diversi da regione a regione. Nell?articolo si faceva riferimento, come ricorda il signor Lucio, a dei dati: la realtà di riferimenti in particolare era quella lombarda, anche se mediamente è così pure per le altre regioni. Nel dettaglio si può dire che per il numero dei piccoli la Toscana è un po? più avanti in quanto in base alla normativa locale si riescono a realizzare quelli che vengono definiti ?spazi gioco?, ovvero delle forme alternative di accoglienza dei più piccoli.
In Trentino, per esempio, il numero massimo è di 5 bambini, a Milano è di 7 per i cosiddetti nidi in casa. E questo perché nel capoluogo lombardo ci si rifà ovviamente alla normativa della Regione Lombardia che prevede fino a 7 piccoli per i nidi famiglia. Quindi, i riferimenti per tutti gli standard qualitativi sono i Piani socio assistenziali delle Regioni. Si tratta di standard ai quali si devono adeguare tutte le strutture, compresi i nidi comunali. Continuando nell?esemplificazione, per poter aprire un nido in casa l?unica cosa richiesta è l?abitabilità dell?appartamento. Non servono, per esempio, il bagno basso ad altezza di bambino, piuttosto che il doppio lavandino per la cuoca o la piastrellatura della cucina fino a una certa altezza.
Anche per quanto riguarda i requisiti relativi alle maestre che si dovrebbero occupare dei nidi in casa si è andati verso un ambito che privilegia l?idea di affidare il proprio figlio a qualcuno di cui ci si fida. Si è valorizzato, insomma, il rapporto di fiducia piuttosto che la specializzazione, e questo non perché non importa l?abilitazione dell?educatrice, ma perché cambia il punto di partenza nella valutazione. Alla persona di fiducia si farà poi seguire un corso, la formazione e l?abilitazione.
Per informazioni più dettagliate su casi particolari o sulle normative delle diverse Regioni, ci si può rivolgere alla Foe al seguente indirizzo email:
segreteria@foe.it

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