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Lavoro: da oggi in vigore la Riforma Biagi, ecco cosa cambia

Nuove figure contrattuali e maggiore flessibilità. Questa, in sintesi, la riforma del mercato del lavoro disegnata da Marco Biagi, il giuslavorista ucciso il 19 marzo del 2002

di Francesco Agresti

Entra in vigore oggi la Riforma Biagi. A sei mesi dal via libera del consiglio dei ministri della legge delega 30 del 14 febbraio 2003, a quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legislativo 276 approvato lo scorso 31 luglio che contiene le norme attuative della riforma, e con un mese di ritardo rispetto ai tempi annunciati, il nuovo mercato del lavoro inizia a prender forma. Molte le novità a partire dalle nuove forme contrattuali. Ecco di seguito un breve glossario. Apprendistato (artt. 47- 53 d.lgs 276/2003): la riforma ne prevede tre tipi, il primo rivolto a giovani con più di 15 anni ed è finalizzato all?acquisizione di una qualifica professionale. Il secondo ha una funzione professionalizzante e interessa i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e può durare dai 2 ai 6 anni. Infine la terza forma è simile alla precedente ma la durata viene stabilita dalle Regioni di concerto con le università e le parti sociali. Contratto di inserimento (artt. 54-60): sostituisce il contratto di formazione lavoro che rimarrà in vigore solo per le amministrazioni pubbliche a cui tra l?altro la riforma non si applica. E? un contratto di lavoro finalizzato all?inserimento lavorativo mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo.Potrà essere stipulato da giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; lavoratori con più di 50 senza occupazione; persone che vogliano riprendere un?attività lavorativa dopo due anni di inattività; disabili psichici, fisici o mentali o donne che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione sia inferiore al 20% di quello maschile o il tasso di disoccupazione sia superiore al 10% di quello maschile. Tra i soggetti che possono stipulare il contratto ci sono anche le associazioni professionali, socio-culturali, sportive e le fondazioni. Può durare dai nove a i 18 mesi, nel caso in cui sia assunto un disabile la durata può arrivare a 36 mesi. L?articolo 60 regola i tirocini estivi per studenti Lavoro a progetto (artt. 61- 69 e 86): questa figura contrattuale prende il posto delle collaborazioni coordinate e continuative. Tutti i contratti che saranno stipulati a partire da oggi dovranno ?essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso?. Quelli invece sottoscritti in data antecedente a oggi saranno validi fino a scadenza ma non oltre il 24 ottobre del 2004. Accordi collettivi potranno disporre diversamente. A questa forma contrattuale non sarà possibile fare ricorso per l?esercizio di professioni intellettuali per cui è richiesta l?iscrizione a un albo. Lavoro ripartito o job sharing (artt. 41 ? 45): è un contratto di lavoro subordinato che permette di dividere la prestazione lavorativa tra due persone che assumono in solido, quindi ognuno è responsabile per l?intera prestazione, l?onere di adempiere all?obbligazione che hanno assunto. Salvo diversi accordi le dimissioni di uno dei due lavoratori determinano lo scioglimento del contratto, e i lavoratori possono sostituirsi negli orari ma non è ammesso l?intervento di un terzo. Lavoro intermittente o a chiamata o job on call (artt. 33 ? 40): è un contratto mediante il quale un lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro la sua prestazione lavorativa che potrà essere utilizzata solo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. In via sperimentale potrà essere liberamente stipulato con giovani disoccupati con meno di 25 anni o lavoratori con più di 45 anni disoccupati, licenziati o iscritti alle liste di mobilità. Lavoro a tempo parziale o part-time (art.46): l?articolo introduce importanti novità. Il part-time potrà essere orizzontale, cioè con una riduzione dell?orario giornaliero; verticale, quando è svolto a tempo pieno per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell?anno; infine misto, formula che combina le due precedenti. Somministrazione di lavoro o staff leasing (artt. 20 ? 28): questa forma contrattuale manderà in pensione il lavoro interinale. La novità è che potrà essere stipulato anche a tempo indeterminato. Il contratto potrà essere sottoscritto solo con le agenzie del lavoro autorizzate dal ministero del Lavoro.


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