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Indeducibili le erogazioni per ristrutturare la parrocchia

Lo ha stabilito l'Agenzia Entrate nella risoluzione n. 198/E del 20 ottobre

di Benedetta Verrini

Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa canonica di una parrocchia non sono deducibili dal reddito d’impresa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un interpello, nella risoluzione n. 198 del 20 ottobre 2003. Una parrocchia aveva infatti richiesto se poteva essere considerata destinataria delle erogazioni liberali per progetti culturali che danno diritto alla piena deducibilità dal reddito d?impresa ai sensi dell?art. 65, comma 2, lettera c-nonies del TUIR (lettera introdotta dall?art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342). L’Agenzia Entrate, sentito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, ha espresso parere negativo, spiegando che la parrocchia non può essere ricondotta tra i soggetti beneficiari, in quanto non rientra tra i compiti istituzionali della stessa lo svolgimento di attività e realizzazione di programmi nel settore dei beni culturali. Nel caso di specie, le erogazioni in danaro alla parrocchia da parte di alcune imprese locali sarebbero state finalizzate a finanziare la ristrutturazione della casa canonica, sottoposta al regime vincolistico previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Il ministero per i Beni e le Attività culturali, nel parere acquisito dall’Agenzia, ha sostenuto, di non poter condividere l’interpretazione secondo la quale la sottoposizione a vincoli per gli interventi di tutela e conservazione della maggior parte del patrimonio mobiliare e immobiliare delle parrocchie costituisca, per queste ultime, il requisito dello “svolgimento di attività nel settore”, in quanto tale spiegazione inserirebbe tra i possibili beneficiari tutti coloro che sono semplicemente titolari di diritti reali sui beni soggetti ai vincoli medesimi. Il ministero ha affermato, infine, che gli scopi religiosi, di grande contenuto morale e sociale, perseguiti dalle parrocchie non possono farsi rientrare nelle attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali così come definite dall’articolo 148 e successivi del decreto legislativo n. 112 del 1998, né tanto meno dal decreto legislativo n. 490 del 1999 e dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1998. www.fiscooggi.it


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