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Inps lumaca? Ecco cosa si può fare

L'ente competente alla concessione delle prestazioni economiche ha 180 giorni di tempo per eseguire gli accertamenti sociali ed economici prestabiliti (di Damiano Bettoni).

di Redazione

Sono il padre di un ragazzo totalmente disabile. Mio figlio ha compiuto 18 anni il 18 ottobre dello scorso anno e ha ottenuto la convalida. Purtroppo però l?Inps ancora non ha liquidato l?assegno di pensione e temo che l?attesa sarà lunga. Volevo sapere se c?è un termine perentorio entro il quale le pratiche devono essere evase. Per esempio: l?Asl ora dà gli appuntamenti per le visite di invalidità entro 60 giorni dalla domanda. C?è una norma che determina qualcosa di simile a livello di tempistica per tutte le pratiche?

(Giorgio F. – email)

La norma generale che regola tutto il procedimento di riconoscimento dell?invalidità civile, quello di concessione delle prestazioni economiche collegate e quindi di pagamento delle mensilità, è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994. Dopo questa norma se ne sono succedute altre che nel 1997 e nel 1998 (legge delega e decreto legislativo attuativo) hanno conferito alle singole Regioni il compito di gestire tutta la materia delle invalidità civili, anche attraverso normative proprie. Vediamo, dunque, cosa dice il dpr 698/94 in merito. L?ente competente alla concessione delle prestazioni economiche (una volta erano le Prefetture, oggi i Comuni, le Asl, l?Inps o le Regioni stesse a seconda di che cosa sia stato deciso Regione per Regione) dal momento in cui riceve dalla Commissione medica della Asl il verbale di invalidità civile, positivo per la prestazione, ha 180 giorni per eseguire gli accertamenti sociali ed economici prestabiliti per quella determinata prestazione. Dopodiché l?ente competente emette il suo provvedimento di concessione, che notifica all?interessato e all?Inps. Naturalmente in presenza del provvedimento di concessione l?Inps ha solo i tempi tecnici della liquidazione (ossia: digitazione dei dati, emissione del libretto di pensione, conteggio degli arretrati e ordine di pagamento alla banca delegata a farlo). L?ente previdenziale non ha neppure da calcolare le mensilità perché tutte le prestazioni di invalidità civile sono predeterminate per legge. Quindi in caso di ritardo oltre il mese, dalla concessione della prestazione, conviene, per esempio tramite il patronato Acli locale, recarsi alla sede Inps di competenza per verificarne l?impedimento. Per quanto riguarda invece la conferma che, come lei mi comunica nella lettera, suo figlio ha avuto della prestazione in godimento, è necessario capire di quale tipo di prestazione si tratti. Se, infatti, come pare, prima del compimento dei 18 anni suo figlio avesse avuto in godimento l?indennità di accompagnamento e questa fosse stata confermata dovrà provvedere a inoltrare anche la domanda per la pensione di invalidità civile. La legge dispone, infatti, che per i minorenni siano incompatibili le altre prestazioni assistenziali (come l?indennità di frequenza ) con l?indennità di accompagnamento, mentre nei soggetti maggiorenni si possono invece cumulare sia l?indennità di accompagnamento sia la pensione di inabilità. Questo beninteso qualora per quest?ultima ci sia il possesso dei requisiti amministrativi richiesti per l?ottenimento. E precisamente: limite di reddito personale dell?invalido, per quanto riguarda il 2003, di 13.103,20 euro posseduti nel 2002. Un altro consiglio che posso darle, nel caso non lo avesse già fatto, è quello di richiedere il riconoscimento della legge 104/92 (si tratta della normativa quadro sull?handicap) che potrebbe darle diritto, nel caso di riconoscimento della gravità (art. 3 comma 3) a prestazioni aggiuntive. Si tratta in particolare di: o agevolazioni nel rapporto di lavoro dipendente dei genitori o diritto alla libera circolazione e all?abbattimento delle barriere architettoniche (in pratica si tratta di agevolazioni fiscali che si possono ottenere per le ristrutturazioni e le realizzazioni di opere che favoriscono la circolazione del portatore di handicap) o agevolazioni fiscali (quali detrazioni al 19% per l?Irpef e Iva al 4% per le spese mediche, l?acquisto di veicoli e/o di altri mezzi di ausilio e di sussidi tecnici); o concessioni e/o esonero di contributi (per esempio, per l?adattamento dei veicoli, l?assistenza domiciliare e altre prestazioni) o altre agevolazioni sul territorio legate ai servizi che i diversi enti locali concedono ai disabili residenti.

Damiano Bettoni

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