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Onlus: Fiscooggi sulle nuove istruzioni

Il notiziario dell'Agenzia Entrate illustra il regolamento sul nuovo sistema di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus e sugli obblighi informativi degli enti già iscritti

di Benedetta Verrini

Il sito di news e commenti dell’Agenzia delle Entrate, www.fiscooggi.it, ha pubblicato un lungo articolo di commento e istruzioni sul nuovo decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze (n. 266 del 18 luglio 2003), con cui sono state regolamentate le modalità dei controlli relativi alla sussistenza formale dei requisiti per l’uso della denominazione di Onlus. L’articolo, illustrando il decreto, ribadisce che l’iscrizione viene effettuata a seguito di formale richiesta, mediante comunicazione predisposta utilizzando il modello approvato con decreto del ministro delle Finanze 19 gennaio 1998, cui deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società, attestante le attività svolte e il possesso dei requisiti normativamente previsti (nelle more dell’approvazione del modello la dichiarazione sostitutiva può essere redatta in carta libera). La comunicazione deve essere trasmessa alle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione. L’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus ora avviene soltanto a seguito del controllo da parte della competente direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della sussistenza dei requisiti, mentre in precedenza la comunicazione aveva di per sé effetto costitutivo del diritto alla condizione agevolata. L’aspetto rilevante del controllo è costituito dalla definizione delle attività svolte rispetto alla collocazione nell’ambito di quelle “non profit”. Al riguardo, l’articolo 2 statuisce che, al fine di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente deve rendere una dichiarazione sostitutiva (da presentare in carta libera in attesa dell’approvazione del relativo modello) che attesti le attività svolte. E’ possibile allegare, comunque, in via alternativa, copia dello statuto o dell’atto costitutivo. Prima di procedere all’iscrizione, dunque, attraverso un controllo di natura essenzialmente formale sulla documentazione prodotta, la direzione regionale verificherà: * la regolare compilazione del modello di comunicazione * la sussistenza dei requisiti formali previsti dall’articolo 10 del citato Dlgs n. 460 del 1997 * l’allegazione della dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della Onlus e sottoscritta con le modalità stabilite in materia di autocertificazione. Qualora, successivamente all’avvenuta iscrizione, la direzione regionale accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti stabiliti, viene disposta la cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus con provvedimento motivato, da notificare tempestivamente al soggetto interessato, con contestuale comunicazione all’ufficio delle Entrate territorialmente competente a irrogare eventuali sanzioni. Attenzione ai termini: nell’ambito delle disposizioni transitorie è previsto infine che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (30 gg a decorrere dal prossimo 4 ottobre), coloro che sono già iscritti devono produrre alla direzione regionale competente un’apposita autocertificazione oppure trasmettere copia dello statuto o dell’atto costitutivo. La Dre procederà, in base ai criteri descritti, alla verifica dei requisiti entro 40 giorni.


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