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La Consulta: per espellere immigrato serve convalida giudice
Lo ha sancito la Corte costituzionale con una sentenza resa nota oggi redatta dal giudice Mezzanotte
La convalida del giudice non e’ solo richiesta per il trattenimento degli stranieri presso i ”centri di permanenza e assistenza”, ma anche per il decreto di espulsione e di accompagnamento.
Lo ha sancito la Corte costituzionale con una sentenza resa nota oggi redatta dal giudice Mezzanotte. Nella motivazione della sentenza con la quale la Corte ha dichiarata non fondata la questione di legittimita’ di acluni articoli del decreto legislativo 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione e la condizione dello straniero) si afferma in sintesi che il controllo del giudice in sede di convalida del trattenimento degli stranieri ”i centri di permanenza e assistenza” deve essere inteso, per sottrarsi alla censura di incostituzionalita’, in un’accezione piena.
Pertanto deve estendersi al decreto di espulsione con accompagnamernto e investire i motivi che hanno indotto l’amministrazione a predisporre l’accompagnamento alla frontiera, che e’ ‘causa immediata di limitazione della liberta’ personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento”.
La Corte osserva che il presidio della liberta’ personale, un diritto inviolabile di cui godono anche gli stranieri, ”e’ l’atto motivato dell’autorita’ giudiziaria” e pertanto, ” il controllo del giudice in sede di convalida del trattenimento va esteso al decreto di accompagnamento”. La Corte ha anche dichiarata non fondata la questione sul periodo di venti giorni come periodo massimo previsto di permanenza nei centri di trattenimento.
Il termine di 20 giorni ”non rappresenta un tempo di restrizione che deve essere cinsumato interamente, perche’ la legge dispone che lo straniero debba essere trattenuto per il tempo strettamente necessario; sicche’ la misura deve cessare anche prima dello spirare del termine ultimo, quando ne concorrano le condizioni”.
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