Famiglia

Anfaa: il diritto dei minori a crescere in famiglia nella Costituzione Ue

E' il suggerimento dell'associazione inviato a Silvio Berlusconi, in occasione del semestre di presidenza italiano

di Benedetta Verrini

“Riteniamo opportuno dare il nostro contributo costruttivo alla predisposizione di questa importantissima Carta costituzionale, sottolineando la necessità di inserire il riconoscimento del diritto di tutti i bambini , compresi quelli portatori di handicap e/o malati , a crescere in una famiglia” è l’incipit di una lettera dell’Anfaa-Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie inviata al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. In occasione della presidenza italiana alla Ue l’associazione, che da 40 anni opera nel settore della difesa dei diritti dei minori e delle famiglie, offre alcuni indicazioni per il progetto di Costituzione europea. “In base alle nostre esperienze e conoscenze” si legge nella lettera firmata dalla presidente, Donata Micucci, “Ci permettiamo quindi di suggerire alcune modifiche e integrazioni agli articoli II-24 e II-33, che alleghiamo in quanto a nostro parere meglio tutelerebbero l?interesse preminente dei minori con gravi difficoltà familiari o in stato di adottabilità. Al riguardo precisiamo che – poiché i bambini non devono essere allontanati dai loro genitori anche se non coniugati, se sono validi – sarebbe opportuno sostituire la parola ?famiglia? con ?nucleo familiare? poiché per famiglia si intende sul piano giuridico solo l?unione di un uomo ed una donna sancita dal matrimonio”. L?Anfaa insieme alla Confederation Européenne Enfance, Adoption, Accueil sta organizzando con il patrocinio del prof. Romano Prodi, Presidente della Commissione europea per il 20 ? 21 maggio 2004 a Genova, designata capitale europea della cultura, un Convegno internazionale sul tema ?Il diritto di crescere in famiglia? – Legislazioni europee a confronto viste dalla parte dei bambini?, di cui uniamo il programma preliminare. Ecco le proposte suggerite: Proposte di modifica degli articoli II-24 e II-33(1) Art. II ? 24: Diritto del bambino 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. L?Unione riconosce il diritto dei bambini ? compresi quelli malati e/o disabili ? a crescere innanzitutto nel loro nucleo familiare d?origine e ? quando questo non è conforme all?interesse preminente del minore ? in un nucleo affidatario o in una famiglia adottiva, a seconda delle situazioni. Si impegna altresì a promuovere questo diritto nei confronti degli Stati membri dell?Unione con l?obiettivo di arrivare al superamento del ricovero di minori in strutture residenziali. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l?interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente e deve essere assicurato il suo ascolto , compatibilmente con la sua età e la sua maturità. Art. II – 33: Vita familiare e vita professionale 1. E? garantita la protezione dei nuclei familiari sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e alla paternità, il diritto a un congedo di maternità o di paternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l?affidamento familiare o l?adozione di un figlio.


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