Non profit

Così si possono detrarre le offerte alle popolazioni vittime di calamità

Gli importi delle donazioni possono essere dedotte se effettuate tramite onlus o organizzazioni internazionali.

di Salvatore Pettinato

Vorrei sapere se le offerte di denaro in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica sono deducibili e in che misura.
Gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari sono detraibili ai sensi dell?articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis del Tuir (il Testo unico delle imposte sui redditi), a condizione che siano effettuate tramite onlus o organizzazioni internazionali di cui l?Italia è membro, o altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto pubblico, prevedono, tra le proprie finalità, interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari.
Questa detrazione si affianca a quella nota già prevista dal citato art. 13-bis per i versamenti a favore delle onlus e si cumula con essa ai fini del calcolo del limite massimo annuo di detraibilità dei versamenti, pari a 2.065,83 euro.

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