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Onlus: nuove regole per l’iscrizione all’anagrafe

Lo ha stabilito un decreto del ministero dell'Economia (Decreto 266 del 18 luglio 2003), pubblicato sulla GU del 19 settembre 2003. Adempimenti entro il 4 novembre

di Benedetta Verrini

Dopo il ?terremoto? della nuova stagione di controlli sulle Onlus avviata dalle Direzioni regionali delle Entrate, stanno per debuttare nuove regole anche per il meccanismo di iscrizione all?Anagrafe delle Onlus. Si tratta del ?Regolamento concernente le modalita’ di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460?. Il provvedimento (Decreto 266 del 18 luglio 2003), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2003, stabilisce le nuove modalità per ottenere l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus. Fino ad oggi, dal punto di vista formale, l’inclusione nell’anagrafe avveniva semplicemente attraverso la trasmissione di un’apposita comunicazione (il cui modello era stato stabilito dal decreto 19 gennaio 1998) alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio. I benefici fiscali previsti per le Onlus erano dunque subordinati a due sole condizioni: -la suddetta iscrizione ?automatica? -lo statuto ?in regola?, cioè rispettoso dei requisiti previsti dall?art.10 del DLgs 460 Il nuovo decreto cambia le regole dell?iscrizione, e non riguarda solo i soggetti che richiedono da oggi l’ingresso nell?Anagrafe, ma anche quelli già iscritti, che dovranno presentare alla Direzione Regionale competente un’apposita autocertificazione (o in alternativa si può spedire copia dello statuto o dell’atto costitutivo) entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (4 novembre 2003). La Direzione Regionale dovrà poi procedere al controllo formale della sussistenza dei requisiti, comunicando poi agli interessati la conferma o la cancellazione dell’iscrizione (vale il principio del silezio assenso: dopo 40 giorni in assenza di comunicazioni l’ente può considerarsi iscritto). Come dev?essere tale ?autocertificazione?? Dice l?art.1 del Regolamento che

?Al  fine di consentire il controllo di cui all'articolo 1, 
alla comunicazione,  redatta  secondo il   modello approvato con 
decreto del Ministro delle finanze 19  gennaio 1998, e' allegata 
una dichiarazione sostitutiva,   resa   da legale rappresentante
della  ONLUS  e sottoscritta  secondo  le  modalita' di cui all'
articolo   21,  comma  2, del  testo  unico  delle  disposizioni 
legislative  e   regolamentari   in  materia  di  documentazione, 
approvato  con  decreto  del   Presidente  della  Repubblica  28 
dicembre  2000,  n. 445, nella quale sono attestate le attivita'
svolte  e il possesso dei requisiti di cui  all'articolo  10 del
decreto  legislativo  4 dicembre  1997,  n.  460. In luogo della
dichiarazione,  puo'  essere allegata copia dello statuto o dell'
atto costitutivo?.
Se la cancellazione dal registro avviene per mancanza dei requisiti previsti al momento dell’iscrizione, la cancellazione comporta la decadenza dei benefici fiscali ottenuti fino al momento della cancellazione; se invece tali requisiti vengono meno in seguito, la Onlus perde i benefici a partire da tale momento. Il testo integrale del decreto è pubblicato nella sezione ?Leggi?, cat. Onlus (Fisco). Ulteriori approfondimenti, particolari e interpretazioni sul settimanale Vita in edicola


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