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Dal Cdm novità anche per lo sport dilettantistico

Il governo ha dato il primo sì al regolamento attuativo dell'art.90 della Finanziaria, sui principi statutari

di Benedetta Verrini

Come previsto dall’agenda, oggi il Consiglio dei ministri ha discusso importanti novità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Su proposta del ministro Urbani, il Cdm ha approvato uno schema di decreto presidenziale per l?attuazione delle norme contenute nella legge finanziaria 2003 (legge n.289/2002), relative ai principi statutari e agli atti costitutivi delle società sportive dilettantistiche. Il provvedimento ha già ricevuto il parere del Consiglio di Stato e verrà sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni. L’art.90, comma 18, della Finanziaria prevedeva infatti che con uno o più regolamenti fossero individuati i contenuti dello statuto e dell?atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Vediamo, nello specifico, il contenuto del comma 18: Con uno o piu’ regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati: a) i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attivita’ sportive dilettantistiche, compresa l’attivita’ didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita’ sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa’ e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina; 5) gratuita’ degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa’ e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche’ agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la societa’ o l’associazione intende affiliarsi; b) le modalita’ di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu’ Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale; c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita’ di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.


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