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Ambiente: decreto per prodotti riciclati anche in Ministeri

Decreto affinché uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti riciclati almeno per il 30%.

di Redazione

Il ministro dell’Ambiente, insieme con le Attività Produttive e la Salute, ha varato il decreto che detta le norme affinché uffici pubblici e società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del loro fabbisogno. Il provvedimento dà completa attuazione alla legge 448/2001, che prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente, siano stabilite le metodologie di calcolo, e la definizione di materiale riciclato, al fine di permettere alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a garantire che una quota del trenta per cento dei prodotti da ufficio sia realizzata con materiale riciclato. La creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di riciclaggio rappresenta infatti un obiettivo fondamentale della normativa comunitaria e il suo ampliamento é ormai una componente fondamentale delle attività di gestione dei rifiuti e dunque una componente di mercato suscettibile di comportare profitti rilevanti. Il decreto quindi individua regole e definizioni affinché le regioni adottino le necessarie disposizioni per garantire che enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, garantiscano il raggiungimento dell’ obiettivo trenta per cento. Proprio per definire e organizzare gli interventi necessari a dare vita al mercato e all’utilizzo quotidiano di prodotti di ‘seconda mano’, è istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente: un inventario che comprende l’elenco dei materiali riciclati; l’elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, con l’offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo. Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura dell’Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), e la sua diffusione via Internet può essere svolta anche da terzi a condizione che non venga effettuata a fine di lucro o che l’accesso sia a pagamento. L’elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso dall’Osservatorio nazionale dei rifiuti. Gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle categorie individuate dal repertorio, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto. La quantità necessaria a coprire il fabbisogno annuale viene espressa nell’unità di misura adatta ad identificare l’unità di prodotto. Qualora ciò non fosse possibile, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale fa riferimento all’importo annuo destinato all’acquisto in quella categoria di prodotto. L’acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie. Gli enti pubblici sono tenuti a adottare le disposizioni del decreto anche in sede di formulazione di una gara per la fornitura e l’installazione di manufatti e beni, così come nella formulazione di capitolati di opere pubbliche. Il rifornimento dovrà avvenire una volta verificata la disponibilità e la congruità di prezzo, che si ritiene rispettata qualora l’eventuale incremento di prezzo non superi quello dei corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale definita da un gruppo di lavoro istituito ad hoc. Il soggetto che intenda richiedere l’iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del riciclaggio deve inoltrare una richiesta di inserimento nel repertorio. La richiesta oltre ai dati identificativi dell’azienda, deve riportare i codici dell’elenco europeo dei rifiuti con cui viene realizzato il materiale riciclato; la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore dovrà rispettare i limiti minimi ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato; le indicazione di un tecnico responsabile e una relazione tecnica indicante le eventuali differenze di prestazione tra il prodotto in materiale riciclato e uno analogo realizzato con materiali vergini. I prodotti ammessi nel repertorio potranno essere etichettati a garanzia della loro natura e dei loro requisiti. Sono esclusi dal repertorio i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, i rottami scarti di lavorazione industriali o artigianali, o provenienti da cicli produttivi, individuati come materie prime secondarie per l’industria metallurgica; i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre.


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