Non profit

Così l’iscrizione all’anagrafe Onlus

Gli enti devono inviare i dati alla Direzione regionale delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. Chi è esente e i termini per le organizzazioni costituitesi come O

di Redazione

Pubblichiamo le istruzioni diffuse dal ministero delle Finanze per l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus. La registrazione all’organismo, previsto dalla nuova legge 460 del 1997, rappresenta la condizione necessaria per poter godere dei benefici fiscali previsti dalla nuova normativa. Le istruzioni del Ministero contengono indicazioni precise sulle scadenze dei termini per l’iscrizione e per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni non profit. Ecco il testo integrale delle istruzioni diffuse dal Ministero. Il presente modello deve essere utilizzato dalle associazioni, dai comitati, dalle fondazioni, dalle società cooperative e dagli enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al citato decreto legislativo. Sono esclusi dall’ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni disposte a favore delle Onlus dal predetto decreto legislativo n.460 del 1997, i seguenti soggetti: -enti pubblici; -società commerciali diverse da quelle cooprative; -enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218; -partiti e movimenti politici; organizzaizoni sindacali; -associazioni di datori di lavoro; -associazioni di categoria. La presente comunicazione, effettuata ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n.460 del 1997, costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal predetto decreto. 1.Modalità e termini di presentazione I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n.460 del 1997 devono darne comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, utilizzando riproduzione fotostatica del modello riportato in questa pagina. La comunicazione deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza busta; la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La comunicazione può essere, altersì, consegnata in duplice esemplare alle Direzione regionale delle entrate competente che ne restituisce uno per ricevuta, previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione. Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello negli spazi appositamente predisposti e deve essere sottoscritto, nell’apposito riquadro in calce, dal rappresentante legale dell’ente. Le organizzaizoni, che a partire dal 1 gennaio 1998, si costituiscono quali Onlus ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto n. 460 del 1997 devono effettuare la presente comunicazione entro 30 giorni dalla data: -dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico; -di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Alle organizzazioni che effettuano la comunicazione oltre il termine predetto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione medesima. Le organizzaizoni già costituite alla data del 1 gennaio 1998, che a tale data svolgevano le attività previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, possono fruire delle agevolazioni previste dallo stesso decreto legislativo , a decorrere dal 1 gennaio 1998, se effettuano la presente comunicazione entro 31 gennaio 1998. Alle medesime organizzazioni che effettuano la predetta comunicazione oltre tale termine, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione. Le stesse organizzazioni, già costituite alla data del 1 gennaio 1998, possono adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 entro il termine del 30 giugno 1998, semprechè rispettino in fatto tutte le condizioni ivi stabilite. Lo statuto, in ogni caso, non deve essere allegato al modello di comunicazione. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione: -le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge; -le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49; -le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni. il presente modello deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti, entro 30 giorni dalle avvenute variazioni, con le seguenti modalità di compilazione: -barrare la casella predisposta per l’utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a destra; -indicare il codice fiscale nella casella 1; -compilare esclusivamente gli spazi relativi alle variazioni intervenute. Le organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998, che adeguino i propri statuti o atti costitutivi entro il 30 giugno 1998, sono tenute a darne comunicazione, entro 30 giorni dall’avvenuto adeguamento, alla Dre competente, utilizzando il presente modello con le seguenti modalità: -barrare la casella predisposta per l’utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a destra; -indicare il codice fiscale nella casella 1; -indicare la data dell’avvenuto adeguamento nella casella 15 relativa alla data dello statuto o dell’atto costitutivo. 2.Modalità per la compilazione Nel riquadro contenente i dati relativi alla Onlus – Settore di attività – casella 14, deve essere indicato il numero corrispondente all’attività svolta dall’organizzazione fra quelle indicate dall’articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 e qui di seguito riportate: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2)assistenza sanitaria; 3)beneficienza; 4)istruzione; 5)formazione; 6)sport dilettantistico; 7)tutela promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8)tutela a valorizzazione della natura e dell’ambiente, con l’eslusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali o pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; 9)promozione della cultura e dell’arte; 10)tutela dei diritti civili; 11)ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a Università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400. Nella casella 15 – Data dello statuto o atto costitutivo – deve essere indicata la data dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico, o la data di autenticazione o di registrazione dei medesimi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Tale casella non deve essere compilata dai soggetti il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento. Deve essere barrata la casella 16 se la comunicazione viene effettuata da una società cooperativa. Gli altri soggetti devono barrare la casella 17. Nell’ipotesi di perdita della qualifica Onlus: -barrare la casella per le variazioni, posta in alto a destra; -barrare la casella 32; -descrivere, nell’apposito spazio, la modifica che ha comportato la perdita della qualifica.


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