Non profit

Assistenza, ecco le spese da scaricare

Vorrei sapere in quali casi è ammessa la deducibilità dal reddito complessivo delle spese sostenute per assistere un portatore di handicap e quando è possibile detrarre queste spese dall’imposta lo

di Carlo Giacobini

Tentiamo di comprendere meglio che cosa significhino concretamente i due termini ?deducibilità? e ?detraibilità?. Si tratta di due diversi meccanismi grazie ai quali lo Stato permette di far valere le spese sostenute per alcuni oneri. La deducibilità consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate dal reddito complessivo; per quanto riguarda i disabili le istruzioni alla dichiarazione annuale dei redditi (mod. 730) recentemente approvate, consentono di applicare la deducibilità alle spese mediche e paramediche, documentate, di assistenza specifica rivolta ai portatori di handicap. Il secondo meccanismo previsto è quello della detraibilità. In questo caso la sottrazione degli oneri non viene effettuata sul reddito, ma sull?imposta lorda che il contribuente dovrebbe versare allo Stato. Questa sottrazione è effettuata in percentuale; le spese sostenute nel 1997 possono essere detratte in ragione del 22 per cento (dal prossimo anno solo in ragione del 19 per cento). Supponiamo, quindi, che la spesa sostenuta sia pari a un milione di lire: il contribuente potrà detrarre dall?imposta lorda solo 220 mila lire. Gli oneri che è possibile portare in detrazione sono quelli relativi alle spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie; carrozzine per disabili, apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; l?acquisto e la manutenzione straordinaria di automobili adattate al trasporto o alla guida di invalidi anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2.000 cc, se con motore a benzina e fino a 2.500 cc se con motore diesel; la costruzione di rampe per l?eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni; la trasformazione dell?ascensore adattato al contenimento della carrozzella; sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l?autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap. Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l?acquisto di un fax, un modem o un computer. Queste spese si assumono integralmente, cioè sempre in ragione del 22 per cento, ma senza la franchigia di 250 mila lire previste per gli oneri non sostenuti nell?interesse di portatori di handicap.


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