Welfare

Invalidi al lavoro. Ecco spiegato come e quando autocertificarsi

Il Consiglio di Stato chiarisce tutti i dubbi. Nel Pubblico va presentato il certificato una volta l’anno. Nelle aziende private solo all’assunzione

di Redazione

sunzione di invalidi civili, ciechi e sordomuti e accertamento della menomazione per chi fa richiesta dell?indennità di accompagnamento: un parere del Consiglio di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 febbraio, serie generale n. 27, chiarisce tutti i dubbi sulle modalità di presentazione e le scadenze dell?autocertificazione. Quando e come i lavoratori invalidi civili, ciechi e sordomuti e i menomati che fanno richiesta del sussidio per l?accompagnamento devono presentare l?autocertificazione? Non lo chiarisce la legge (il collegato alla Finanziaria dello scorso anno, legge n. 662, commi 248 e 257) che prevede l?accesso al lavoro di questa categoria di invalidi e concede il beneficio economico per chi non può muoversi da solo e per questo chiede l?intervento del Consiglio di Stato. Che, con un parere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 febbraio scorso, serie generale n. 27, stabilisce regole certe in materia di autocertificazione. Innanzitutto la dichiarazione dovrà essere presentata sia dai minorati con l?indennità di accompagnamento, sia dalle tre categorie di invalidi previste dal collegato dello scorso anno che sono state assunte in base alla legge n. 482 del 2 aprile ?68 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private). Secondo il Consiglio di Stato, la cadenza annuale della presentazione della certificazione (entro il 31 marzo) è valida solo nel primo caso perché la pubblica amministrazione deve verificare periodicamente la permanenza dei presupposti necessari per beneficiare dell?indennità di accompagnamento. Nel secondo caso, invece, l?autocertificazione e la verifica vanno fatte solo una volta, al momento dell?assunzione, per accertare il reale stato di menomazione. La dichiarazione, poi, deve indicare con esattezza quali siano le condizioni che hanno reso possibile l?assunzione. La legge fa quindi riferimento alla ?sussistenza? dei requisiti e non alla loro ?permanenza?. Vuol dire che possono essere ininfluenti fatti che sono sopravvenuti successivamente alla data di assunzione e che hanno modificato in meglio la situazione del dipendente. La norma, infatti, prevede l?automatica risoluzione del rapporto di lavoro solo se risulta che l?invalido, al momento della firma del contratto, non aveva i requisiti richiesti. Se quindi una persona, all’epoca della firma del contratto, era non vedente e ha successivamente riacquistato la vista grazie a un trapianto (di cui deve dare prova certa e documentazione) continua ad avere diritto al suo posto di lavoro.


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