Non profit

Come difendersi dai ladri di siti internet

Un clic in rete, e si scopre che qualcuno ha già registrato un dominio con il nostro nome. Ma si può fare ricorso

di Christian Carosi

Sono un appassionato di Internet e a un certo punto ho tentato di registrare a mio nome un sito. Purtroppo ho scoperto che qualcuno mi aveva preceduto e che quindi non era più possibile ottenere un indirizzo corrispondente al mio nome. Ho qualche diritto o mi devo rassegnare?
Tarcisio R. (email)

Risponde Christian Carosi
L?attribuzione di un nome a dominio (domain names) è di competenza della Internet corporation for assigned name and numbers (Icann), un?organizzazione privata californiana, responsabile per il controllo del sistema dei domain names, dell?assegnazione degli indirizzi, dello sviluppo di nuovi standard per i protocolli Internet e per l?organizzazione dei grandi fornitori. Il criterio base per l?assegnazione dei domain names è quello del ?primo arrivato, primo registrato?. Ciò significa che il titolare di un nome o di un marchio commerciale può trovarsi sorpassato da chi è giunto prima di lui. Questa regola ha però creato non pochi problemi e abusi, primo fra tutti il cosiddetto cybersquatting, ovvero la registrazione di nomi di dominio di aziende o personaggi famosi, finalizzata alla vendita a caro prezzo a coloro che dovrebbero esserne i legittimi proprietari. Per ovviare a tali inconvenienti.
L?Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Wipo), organo dell?Onu con sede a Ginevra, ha riconosciuto d?accordo con l?Icann, il diritto ai titolari di nomi o marchi famosi a ottenere la riassegnazione del proprio domain name (di tipo internazionale, .com, .net, .org ecc.). Analoga situazione vige in Italia, dove l?assegnazione dei nomi a dominio .it spetta alla Registration authority italiana (Ra) sulla base di un regolamento che prevede la regola generale del primo arrivato. In caso di conflitto è possibile aderire a una forma di arbitrato con il quale le parti accettano di affidare alla Ra la soluzione del conflitto. È anche possibile ricorrere al giudice, ma – in assenza di una specifica normativa – non è possibile identificare una tendenza univoca nella giurisprudenza. Nella maggior parte dei casi, la tutela ottenuta è stata quella prevista dalla legge sui marchi e dagli articoli del codice civile relativi alla concorrenza sleale, limitata cioè agli aspetti più strettamente commerciali in molti casi presenti all?interno di Internet.

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