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Che passi fare con lAgenzia quando una onlus si scioglie
Il parere deve essere preventivo rispetto agli atti devolutivi del patrimonio dell'organizzazione estinguenda.
Un?associazione onlus che ha intenzione di sciogliersi a causa dell?impossibilità riscontrata nel realizzare le finalità che si era prefisse al momento della sua costituzione, ci ha chiesto se il parere obbligatorio da richiedere all?Agenzia per le onlus sulla devoluzione del patrimonio debba essere precedente la delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio stesso a un?altra onlus o a fini di pubblica utilità o se il parere possa essere anche successivo a essa.
Abbiamo girato la domanda arrivata dal nostro lettore al nostro esperto Salvo Pettinato. Che ha così risposto.
La questione in parola cresce di ?percezione? nella realtà pratica perché la sua assolutezza, nella legge, è più che evidente e riguarda anche gli scioglimenti degli enti di tipo associativo che hanno fruito (o che potevano farlo) della ?detassazione? dei corrispettivi riscossi dai soci.
Il concetto chiave è il seguente: l?ente che ha fruito di (certe) agevolazioni fiscali prima di ?sparire? deve manifestarsi alle autorità, con la particolarità che, pur essendo lo scioglimento uno dei ?supremi? accadimenti civilistici, va interessata l?Agenzia per le onlus, la quale peraltro è obbligata a fungere da ?sponda? con le Entrate, dato che deve inviare copia del suo parere – positivo o negativo – sulla devoluzione (che diventa, in sostanza, un indiretto ?parere civetta? sullo scioglimento).
Niente male come costrutto di riscontro civilistico-tributario.
Ma al di là dei profili più ampi sono proprio certi aspetti pratici a meritare ogni attenzione.
Come è noto, il parere dell?Agenzia per le onlus sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della onlus stessa è previsto dall?articolo 10, primo comma, lett. f) del dlgs n. 460/1997 ed è compreso fra i poteri demandati all?Agenzia stessa ai sensi dell?art. 3, primo comma, lett. k) del dpcm 21 marzo 2001 n. 329 (Regolamento recante le norme per l?Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
Evidentemente, la legge Zamagni nulla prevede a proposito della delibera di scioglimento dell?ente in sé. Al riguardo, pertanto, quello che occorre certamente operare è una distinzione netta tra fase della delibera di estinzione, che andrà valutata anche su base statutaria interna del soggetto, e delibera o atto specifico di devoluzione del patrimonio residuo (anch?essi da valutarsi in base alle regole statutarie, posto che l?art. 10 del dlgs n. 460/1997, quando menziona il fattore del preventivo interpello dell?Agenzia, lo fa con riferimento alle clausole obbligatorie che gli enti qualificati come onlus devono espressamente prevedere nel proprio statuto ai fini della legittima concessione della qualifica).
Quindi è certo che, nel momento in cui l?Agenzia viene interpellata, mediante la richiesta di parere, il procedimento si svolge in conformità a regole espresse statutarie e deve trovarsi a uno stadio in cui niente di definitivo è stato operato, come può essere anche il caso di un?intervenuta delibera di devoluzione in merito alla quale si attende, per far seguito con gli atti relativi e conseguenti, il parere dell?Agenzia stessa.
Crediamo, però, che tutto ciò non riduca in alcuna misura la necessità che il parere richiesto all?Agenzia per le onlus debba essere preventivo rispetto agli atti devolutivi del patrimonio della onlus estinguenda.
La richiesta, cioè, ben può seguire nel tempo anche la delibera di estinzione dell?ente o l?approvazione della stessa, purché non sussista nessuna decisione definitiva in merito alla devoluzione del patrimonio prima di aver interpellato l?Agenzia.
Ogni decisione in merito all?indirizzo del residuo patrimoniale in seguito allo scioglimento deve essere quindi assunta dopo l?emissione del parere reso dall?organo di controllo.
Questa realtà è, secondo noi, perfettamente compatibile, anche di fatto, non solo con una decisione di estinzione che nulla disponga in merito alla devoluzione medesima, ma anche con una delibera che stabilisca una decisione devolutiva precisata sottoposta a conferma, e quindi condizionata, dell?ottenimento del parere favorevole dell?Agenzia.
Quello che non può accadere è che si deliberi la devoluzione in termini definiti e si chieda poi il parere non preventivo all?Agenzia stessa.
Si noti, comunque, come gli amministratori dispongano, di fatto, di una certa flessibilità, in quanto l?atto decisivo, ai fini del rispetto della clausola di obbligatoria devoluzione del patrimonio, è solo quello finale di attribuzione del patrimonio stesso, onde, quale che sia la situazione amministrativa solo sul piano dei contenuti delle delibere, l?atto devolutivo materiale è l?unico effetto che non deve precedere la pronuncia dell?Agenzia delle onlus.
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