Non profit
Lotterie nelle Onlus Ecco le regole del gioco
L' esperto risponde a una lettera che ciede informazioni su un decreto legislativo che riguarda lo svolgimento delle lotterie nelle onlus
Vorrei sapere se il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 ha cambiato qualcosa per quanto riguarda lo svolgimento delle lotterie nelle Onlus. Grazie.
Paolo Ferrari, Varese
Risponde Salvatore Pettinato
Per ottenere l?autorizzazione a promuovere lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, il decreto legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997 ha semplicemente equiparato le Onlus agli enti morali.
In seguito alle modifiche apportate con l?art. 24, comma 1, del decreto legislativo n.460/1997, l?art. 40, comma 1, del R.D.L. numero 1933/1938 dice infatti:
«L?Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della Prefettura:
1) Le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100 milioni. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia.
2) Le tombole promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 25 milioni. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi tramite le ricevitorie del lotto.
3) Le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, Onlus, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, purché l?operazione sia limitata al territorio del comune e il ricavato non ecceda la somma di lire 100 milioni».
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