Non profit

Privacy e volontariato, le garanzie del Garante

Il garante della privacy risponde a una lettera di Giorgio Baldini che chiede chiarimenti sul varo della normativa sulla privacy per il volontariato

di Redazione

Sono il responsabile di un?associazione di volontariato di Caserta. Scrivo per avere chiarimenti sulla proroga al 30 settembre stabilita per la normativa speciale sulla privacy che riguarda le associazioni di volontariato. Temiamo che la proroga sia un segnale negativo e che la normativa non vedrà la luce nei tempi e nei modi previsti. Vorremmo informazioni e rassicurazioni. Grazie. Giorgio Baldini, Caserta Risponde l?Ufficio del Garante della privacy Questo provvedimento-ponte è stato emanato proprio per agevolare i soggetti – quali, lo ricordiamo, le fondazioni, i comitati e gli enti senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni anche non riconosciute, comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, i patronati, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, le associazioni di categoria, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso -, lasciando loro il tempo necessario per trattare i dati dei loro associati. Ci sentiamo, quindi, di poter rassicurare il lettore sull?attuazione della normativa specifica per questi soggetti entro la data del 30 settembre: il decreto sui dati sensibili-sanitari, infatti, per la delicatezza e l?attualità dell?argomento, avrà sicuramente la priorità sugli altri decreti in attesa. E, fermo restando il rigore per la tutela del cittadino, le nuove norme che saranno varate avranno un carattere decisamente semplificativo della procedura. In attesa, dunque, del varo della normativa specifica, ricordiamo che le associazioni di volontariato, così come gli altri soggetti in esame, possono continuare liberamente a utilizzare i dati relativi ai loro iscritti o sostenitori, fatte salve alcune garanzie a tutela degli interessati. È stato stabilito dal Garante, che ha emanato una terza autorizzazione generale relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di queste organizzazioni, le quali dunque vengono sollevate dall?obbligo di richiedere singolarmente la prevista autorizzazione. L?autorizzazione generale, la n. 3/97 che è stata pubblicata sulla Gazzeta ufficiale (Sg n. 279 del 29/11/97) ed è articolata in nove punti, fissa l?ambito d?applicazione, le finalità del trattamento, le categorie di dati e i criteri di conservazione e diffusione ed è rilasciato per l?utilizzo dei dati sensibili necessari per perseguire gli scopi individuati dall?atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo. Questo ulteriore passo avanti è stato compiuto proprio per semplificare le procedure previste dalla legge 675/96 e come per i precedenti provvedimenti autorizzativi, anche questa autorizzazione avrà efficacia generale fino al 30 settembre 1998, e opererà automaticamente anche in rferimento alle richieste eventualmente già presentate.


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