Volontariato

Handicap: preoccupazione per gli effetti della Legge Biagi

Il decreto presentato dal governo garantisce il diritto al lavoro dei disabili solo nelle coop sociali, avverte la Fish. Con buona pace dei divieti di discriminazione

di Benedetta Verrini

C’è preoccupazione nel mondo delle associazioni del settore disabili per i risvolti attuativi della cd. Legge Biagi. In particolare, la Federazione Italiana per il Superamento dell?Handicap e le organizzazioni aderenti si dicono “preoccupate e contrariate” dagli effetti dell?art.14 del decreto attuativo (predisposto e presentato lo scorso 5 giugno) della legge delega 30/2003. “Si ripropone, per l?ennesima volta, l?indirizzo di garantire il diritto al lavoro delle persone con disabilità solo nelle cooperative sociali” sottolinea una nota della Fish, “a detrimento della normativa approvata dal Parlamento (68/99), dalla Direttiva Europea sulla non discriminazione nell?impiego (78/2000) e degli impegni assunti dal governo in sede di Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità tenutasi a Bari”. “Ciò che sottende il suddetto provvedimento legislativo è una cultura basata sull?esclusione sociale dovuta allo stigma di improduttività delle persone con disabilità” dice il presidente Fish Vittorio Barbieri, “Nell?anno europeo delle persone con disabilità le politiche annunciate dagli Stati Membri ed in particolare dal Governo italiano per il semestre di presidenza dell?Unione, rischiano di trovare una contrazione consistente dell?esigibilità dei diritti e della non discriminazione attraverso l?introduzione di norme di questo tipo”. La Fish ha pertanto chiesto la revisione urgente dell?art.14 del decreto attuativo: “La cooperazione sociale è un?importante risorsa ma la libera scelta di lavorare nelle imprese sociali attiene al singolo cittadino, con disabilità e non. La Fish e le organizzazioni aderenti non intendono scoprire che i cittadini disabili divengano nel 2003 gli unici costretti a concorrere al benessere collettivo esclusivamente in cooperative sociali, qualunque siano le loro volontà, capacità e professionalità”. Ecco il testo dell’articolo contestato: Articolo 14 Coperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati 1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le cooperative sociali di cui all’articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte della Commissione Provinciale del Lavoro, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa. L’individuazione dei disabili sarà curata dal Comitato Tecnico previsto dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68; c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali; f) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di cui all’articolo che precede, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione; g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione 3. Allorché l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei precedenti commi, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione del comitato tecnico di cui all’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al precedente comma 2, lettera d) e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione Provinciale del Lavoro o da una società di certificazione da questa promossa o dalla stessa struttura tecnico-operativa, di cui al comma 2, lettera f).


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