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Fisco: deducibili le spese per le procedure di adozione di minori stranieri

Fiscooggi pubblica online le istruzioni per la compilazione di Unico 2003, elencando tutti gli oneri deducibili

di Benedetta Verrini

Importanti istruzioni sulla compilazione del modello Unico 2003 per le persone fisiche arrivano da Fiscooggi, il notiziario telematico dell’Agenzia delle Entrate (www.fiscooggi.it). In un articolo che costituisce l’ottava puntata di una serie di chiarimenti, la redazione precisa quali sono gli altri oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo. Tra questi, vengono elencate le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (ciascuna erogazione in favore degli istituti previsti, compresi i contributi annuali per le Comunità ebraiche, è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91); le spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap (oneri interamente deducibili dal reddito complessivo); i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale; contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro; tra gli oneri deducibili “diversi” ci sono anche le somme per l’espletamento delle procedure di adozione. Come spiega l’articolo, la lettera l-bis del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir riconosce la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Il 50 per cento deve essere calcolato in riferimento all’importo complessivo certificato dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. Fino alla data di approvazione dell’albo degli enti autorizzati a seguire le procedure dei adozione internazionale (16 novembre 2000) e’ consentita la deduzione del 50 per cento delle spese sostenute anche se gli aspiranti genitori si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno posto in essere le procedure di adozione senza l’aiuto di intermediari. La deduzione compete, inoltre, anche se l’istruttoria è stata curata da enti non autorizzati o senza il tramite di alcun ente, anche per le spese sostenute dopo il 16 novembre 2000. E questo a condizione che la prosecuzione della procedura sia stata consentita dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa ipotesi le spese sostenute e corrispondenti alla procedura dovranno essere corredate da una autocertificazione dei contribuenti (articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 55/E dell’8 maggio 2000, ha precisato che rientrano nel beneficio le spese certificabili o documentabili riferite all’assistenza che i genitori adottivi hanno ricevuto per la legalizzazione e la traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno, l’eventuale quota associativa nel caso in cui l’adozione sia stata curata da enti, e per tutte le altre spese documentate e finalizzate all’adozione del minore straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi alla procedura di adozione ma a tutte le spese sempre che siano certificate o certificabili o documentabili. In considerazione dell’onerosità della procedura complessivamente considerata, la deducibilità è riconosciuta indipendentemente dall’esito. Per leggere l’intero articolo: www.fiscooggi.it/reader/drvisapi.dll?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=5034&giornale=5109


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