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Molise, fondi alle scuole private

La regione Molise eroga finanziamenti pubblici alle scuole materne private e non statali

di Alba Arcuri

Regione Molise. Legge regionale 27 del 21 novembre 1997. Interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali. B.U. 23 del primo dicembre 1997. Le scuole materne non statali, siano esse comunali che private, riceveranno un contributo economico dalla Regione. Lo ha stabilito la giunta molisana promulgando la legge 27/97 sul diritto allo studio. Una decisione questa che supera di fatto tutte le polemiche relative ai finanziamenti alle scuole private che erano state animate nella regione dell?Italia centrale. Nel testo si legge che la Regione intende così eliminare le condizioni di svantaggio sociale e culturale dei bambini dai 3 ai 5 anni che frequentano strutture non statali, specie nelle aree interne e disagiate dove mancano gli asili pubblici, nel rispetto del pluralismo culturale. I contributi assicureranno quindi agli alunni delle scuole private parità di trattamento rispetto a quelli delle statali, come previsto dalla normativa nazionale. I gestori degli asili privati dovranno dal canto loro garantire l?assenza di fini di lucro, rispettando l?obbligo di iscrivere e concedere la gratuità del servizio agli alunni in particolare condizione di disagio psicofisico. L?erogazione dei contributi regionali non sarà diretta. Il finanziamento verrà elargito ai Comuni che provvederanno a erogare le somme necessarie alle strutture presenti sul territorio e che ne abbiano fatto preventivamente richiesta. Gli enti interessati dovranno far pervenire la domanda al Comune in cui ha sede la scuola entro il 30 settembre, completa di tutta la documentazione specificata nel testo di legge pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Regione Molise. Legge regionale 28 del 21 novembre 1997. Tutela dei diritti dei malati. In B.U. n. 23 del primo dicembre 1997. Arriva dal Molise un forte segnale di civiltà nell?ambito dei rapporti tra i cittadini e la sanità pubblica. Tre gli obiettivi indicati nel testo di legge: la tutela dei diritti degli utenti dei servizi sanitari, l?istituzione di un osservatorio sociosanitario finalizzato al controllo della qualità delle prestazioni, il miglioramento delle competenze professionali del personale mediante corsi di aggiornamento e formazione. Un?attenzione particolare viene dedicata al diritto all?informazione. Come viene indicato nel testo, il paziente ha diritto a ricevere tutte le informazioni sulla propria malattia e sulle modalità di prestazione dei servizi. Le strutture sanitarie dovranno istituire uffici per le relazioni con il pubblico e Centri unici di prenotazione (Cup) presso ogni ambulatorio, Asl o studio medico, nei quali sia possibile prenotare visite o prestazioni diagnostiche senza file interminabili. Le strutture sanitarie dovranno inoltre garantire il diritto all?uguaglianza a tutti i cittadini, consentendo per esempio ai minori, agli anziani non autosufficienti, alle partorienti, o ancora ai soggetti disabili, di essere accompagnati e assistiti da un familiare o anche da un volontario che presti la sua opera per malati o disabili. Altro punto fondamentale è il diritto alla qualità del servizio. Le strutture dovranno riorganizzare le proprie attività e gli orari del personale per garantire la continuità e l?efficienza delle prestazioni, provvedendo inoltre a incrementare le cure domiciliari e il day hospital. Regione Toscana. Legge regionale 87 del 24 novembre 1997. Disciplina dei rapporti tra cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell?ambito regionale. B.U. n. 42 del 26 novembre 1997. Arriva una legge completa e definitiva sulla disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali, in particolare quelle che si distinguono per le attività solidali, e gli enti pubblici con cui stringono convenzioni. La Regione Toscana infatti, nei venti articoli che compongono il testo della legge 87/97, definisce in maniera particolareggiata i criteri per la stesura delle convenzioni, per l?accesso alle agevolazioni e per l?iscrizione all?Albo regionale delle cooperative sociali. La finalità primaria, come si legge nell?articolo 1 del testo, è il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l?integrazione sociale dei cittadini. Nella legge è anche specificato che l?unico requisito richiesto alle cooperative sociali per l?iscrizione nell?Albo, e dunque per accedere alle agevolazioni, è l?attestazione documentabile dell?assenza dei fini di lucro e il presentimento dell?interesse generale della collettività. Per iscriversi occorre presentare una domanda al presidente della Provincia in cui ha sede legale la cooperativa. Non ci sono limiti di tempo per presentare la documentazione relativa.


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