Non profit

Tutto il bilancio, voce per voce

La legge impone l’obbligo della tenuta della contabilità, ma non precisa affatto quali criteri adottare, lasciando tutto alla discrezione del singolo Ente. Vi proponiamo uno schema chiaro da seguir

di Redazione

Il fenomeno associativo sta assumendo in questi ultimi anni proporzioni sempre maggiori, sia per quanto concerne il numero di enti e organizzazioni operanti sul territorio nazionale, sia per il volume di risorse gestite, sia per la funzione sociale assolta da tali enti attraverso la produzione e l?erogazione di beni e servizi. Data l?entità che il fenomeno ?non profit? stava assumendo nel corso degli anni, il legislatore non poteva esimersi dal regolamentare questo settore. Così, con l?articolo 3, commi 186-189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stata conferita al governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e di istituzione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La nuova normativa fiscale prevista del decreto Il lavoro della Commissione Zamagni si è quindi tradotto in un decreto legislativo composto da 30 articoli, suddivisi in due sezioni: la prima apporta modifiche ed integrazioni alla norma fiscale degli enti non commerciali, mentre la seconda istituisce e disciplina il nuovo istituto delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). E? con riferimento alle Onlus che si rivolge l?attenzione di questo articolo, il cui obiettivo è quello di illustrare gli adempimenti contabili richiesti al nuovo istituto. A tal fine è opportuno chiarire che l?Organizzazione non lucrativa di utilità sociale è un soggetto previsto dalla sola normativa fiscale e non anche da quella civilistica. Le Onlus, infatti, sotto il profilo giuridico possono costituirsi come: associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e ogni altro ente di natura privata. Ma su tale questione,- definizione, attività e finalità delle Onlus- così come sugli adempimenti di natura fiscale, rimandiamo il lettore al testo della nuova legge e alle cinque schede contenenti l?analisi dettagliata degli articoli, pubblicate da ?Vita? nei numeri 47-48-49-50-51-52 del dicembre 1997 e nel numero 1 del 9 gennaio 1998. Il bilancio d?esercizio delle Onlus Vogliamo qui invece sottolineare il fatto che la legge si limita a disciplinare, in termini di principi, l?obbligo di tenuta della contabilità, senza tuttavia precisare il metodo da seguire, i documenti da tenere e lo schema di bilancio da predisporre, la cui definizione è lasciata a discrezione del singolo ente. L?assenza di un preciso schema di bilancio per le Onlus, diverse dalle società cooperative, non fa che riproporre la situazione di incertezza e di precarietà che si è attuata con la legge 266/91, che si è limitata a imporre alle organizzazioni di volontariato un semplice obbligo di predisposizione del rendiconto annuale, senza tuttavia prevedere uno schema di bilancio, i principi e i criteri da seguire per la sua stesura. Neppure le leggi regionali hanno disciplinato questi aspetti, con la conseguenza che è pressoché impossibile confrontare i bilanci delle organizzazioni iscritte nei registri regionali e interpretare i dati contabili riportati nei bilanci di ciascun ente, essendo stati redatti con regole definite autonomamente. Tuttavia nell?attesa che il legislatore si pronunci in tal senso, gli enti che intendono iscriversi presso l?anagrafe delle Onlus devono avviare dal 1° gennaio 1998 una contabilità che possa produrre un bilancio idoneo ad adempiere agli obblighi di legge. E? evidente che la predisposizione del bilancio rappresenta il momento finale della tenuta della contabilità, la cui stesura può essere notevolmente facilitata se si tiene una contabilità impostata correttamente, che è in grado di produrre dati aggreganti secondo quanto stabilisce la legge. Pertanto ogni ente che ritiene di possedere i requisiti per essere Onlus deve immediatamente provvedere alla revisione della propria contabilità prima dell?inizio dell?esercio 1998, definendo anticipatamente lo schema di bilancio da redigere al termine dell?esercizio stesso. Una proposta di schema di bilancio per le Onlus Visti gli obblighi disposti dal decreto legislativo istitutivo delle Onlus riteniamo che sia di interesse proporre uno schema di bilancio che soddisfi le condizione poste dalla normativa e possa, al contempo, rappresentare uno strumento di guida per la gestione e di valutazione dello stato di salute dell?azienda stessa. Lo schema proposto consente la rappresentazione in modo chiaro, veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell?ente, con distinta indicazione delle attività istituzionali da quelle direttamente connesse. Le schema di bilancio proposto si basa, infatti, sul presupposto che l?organizzazione non lucrativa di utilità sociale svolge un insieme di operazioni, coordinate tra loro, per le quali è possibile quantificare il contributo offerto da ciascuna gestione alla determinazione del risultato d?esercizio complessivo. In particolare, le attività svolte dalle Onlus possono essere ricondotte ai seguenti ambiti gestionali: – attività istituzionali; – attività direttamente connesse all?attività istituzionale; – attività promozionali e di raccolta fondi: ricomprendono quel complesso di operazioni, generalmente presente in tutte le aziende non profit, attraverso le quali l?ente si procura le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Nell?ambito di tale gestione si ricomprendono i costi e i proventi connessi allo sviluppo di iniziative promozionali di raccolta fondi; – gestione patrimoniale: ricomprende l?insieme delle operazioni aventi per oggetto l?impiego di capitali in beni non strumentali al conseguimento delle attività istituzionali ovvero in attività diverse ed estranee rispetto a quelle rientranti nella cosiddetta gestione caratteristica o accessoria, svolta nell?intento esclusivo di trarre proventi o capital gains all?atto dei disinvestimenti; – gestione finanziaria, ricomprende l?insieme delle operazioni attraverso cui l?azienda impiega le risorse monetarie temporaneamente eccedenti il fabbisogno finanziario, nonché le operazioni di acquisizione di nuove risorse finanziarie mediante il ricorso all?indebitamento; – gestione straordinari: accoglie gli accadimenti eccezionali e anormali rispetto all?ordine consueto e duraturo della gestione. Rientrano pertanto in essa i proventi e gli oneri non di competenza dell?esercizio anche se relativi alla gestione caratteristica. Analogamente per lo stato patrimoniale è possibile distinguere il patrimonio, soprattutto per quanto attiene alle immobilizzazioni, in tre classi di beni: 1. i beni esclusivamente utilizzati per lo svolgimento dell?attività istituzionale; 2. i beni esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività direttamente connesse; 3. i beni utilizzati in modo promiscuo per lo svolgimento di entrambe le attività. Fasi attuative del passaggio allo status di Onlus L?entrata in vigore del decreto legislativo dal 1 gennaio 1998 impone alle organizzazioni che desiderano assumere lo status di Onlus l?adozione di alcuni provvedimenti in materia contabile. In primo luogo è necessario che l?Ente riveda il proprio statuto prevedendo al suo interno l?obbligo di predisporre il bilancio o rendiconto annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell?esercizio, come stabilito dagli articoli 10 e 25 del nuovo decreto sulle Onlus al cui attento esame rimandiamo il lettore.


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