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Rimborsati i viaggi per trapianto

Una legge regionale nelle Marche rimborsa i viaggi per i trapianti d'organi

di Alba Arcuri

aRegione Marche. Legge regionale n. 65 del 17 novembre 1997. Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d?organi. B.U. n. 84 del 27 novembre 1997.
«La regione tutela il diritto alla salute dei cittadini che necessitano di trapianto d?organo». Così recita l?articolo 1 del testo di legge che dispone l?erogazione di contributi a favore dei pazienti, residenti nella regione Marche, in attesa o che hanno subito un trapianto. In particolare viene stabilito che l?Azienda unità sanitaria locale di residenza rimborsi l?assistito dei seguenti costi:
– il biglietto aereo per recarsi nel luogo dell?intervento, e per sottoporsi agli esami preliminari e a tutti i controlli successivi, compresi quelli derivanti dalla complicanze;
– qualora il trasferimento avvenga con auto privata, verrà rimborsato 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso e tutti i pedaggi autostradali;
– Il 70 per cento delle spese di soggiorno (albergo e pasti) sostenute dall?assistito, fino a un massimo di lire 1.500.000;
– in caso di minori di 18 anni o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, sono rimborsate le spese di viaggio e soggiorno dell?accompagnatore.
Per ottenere i rimborsi, gli interessati dovranno presentare una richiesta, corredata da tutta la documentazione attestante le spese sostenute e le certificazioni mediche relative alla non autosufficienza del paziente, presso l?Asl di residenza.
Regione Abruzzo. Legge regionale n.120 del 4 novembre 1997. Disciplina delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della regione delle province e dei comuni a favore di enti, istituti, fondazioni, associazioni culturali, ricreative assistenziali, del volontariato e religiose, nonché dei partiti, associazioni e movimenti politici. B.U. n. 18 del 21 novembre 1997.
La giunta regionale ha definitivamente approvato la nuova normativa sulla concessione di immobili pubblici a favore di enti e associazioni. Come si legge nel testo, la concessione o locazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali, non potrà avere una durata superiore ai 19 anni. Il canone annuo non dovrà essere inferiore alle 100 mila lire e non superiore al 20 per cento del valore commerciale. Resta fermo l?impegno dell?associazione a utilizzare la sede assegnata solo ed esclusivamente per l?organizzazione delle attività associative, pena la revoca della concessione o locazione. Una Commissione di esame e vigilanza vaglierà le richieste che perverranno presso le amministrazioni locali, ed effettuerà periodici controlli sulle effettive modalità di utilizzo degli immobili.

Regione Toscana. Decreto n. 6588 del 29 ottobre 1997. Aiuti alla costituzione di associazioni tra imprese e associazioni di cooperazione. Revoca del decreto n. 6082 del 7 ottobre 1997 e nuova ammissione a contributo e impegno di spesa. B.U n. 47 del 26 novembre 1997
Con questo provvedimento la regione Toscana ha disposto la revoca del decreto 6082, contenente i criteri per l?assegnazione di contributi per le associazioni di imprese e le associazioni di cooperazione. Infatti il suddetto decreto conteneva errori formali di calcolo relativi agli importi specificati negli allegati. Inoltre, in base alle normative regionali, nazionali ed europee vigenti, la Regione ha rivisto i criteri per l?assegnazione dei fondi alle società consortili, sovvertendo in parte quanto stabilito precedentemente. Il nuovo elenco delle società consortili ammesse a ricevere gli aiuti (con un contributo del 50 per cento), è reso noto nell?allegato 1 del decreto n. 6588 pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione citato sopra. Nell?allegato 2 sono invece elencate le società consortili escluse dal finanziamento.
Regione Emilia Romagna. Approvazione del nuovo disegno di legge sull?iscrizione all?Albo regionale delle associazioni. Consiglio regionale, 29 dicembre 1997
Arriva una deroga per tutte quelle associazioni che alla data del 1° gennaio 1998 non risultano ancora iscritte all?Albo regionale. Il consiglio regionale ha infatti approvato definitivamente il progetto di legge che prevede una modifica delle norme secondo cui dal 1/1/1998 solo le associazioni iscritte all?Albo avrebbero potuto ricevere contributi e convenzionarsi con gli enti pubblici.
La nuova legge, infatti, consente di derogare, fino a quando non verrà emanata una nuova normativa regionale per il sostegno all?associazionismo sociale, alle disposizioni previste dalle leggi 10/1995 e 17/1996. Con lo stesso atto la Regione ha inoltre modificato le norme riguardanti l?accesso alla sezione regionale dell?Albo, riservato alle associazioni di dimensione regionale, e ha confermato che queste ultime possono beneficiare di contributi regionali solo se iscritte all?Albo.

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