Non profit

Queste le regole per una onlus che effettua il trasporto sanitario non di emergenza

Questo tipo di servizi non si inquadra nell'ambito dell'assistenza.

di Salvatore Pettinato

L?attività svolta da una onlus consistente nel trasporto sanitario con ambulanza, non avente carattere di emergenza, può considerarsi attività sanitaria ai fini della qualifica di onlus?
I servizi di trasporto in argomento non possono essere inquadrati nell?ambito dell?assistenza sanitaria in quanto si concretizzano in prestazioni diverse da quelle che integrano la predetta attività.
L?assistenza sanitaria è, infatti, definita come l?attività professionale che si sostanzia in prestazioni medico-infermieristiche di cura, diagnosi e riabilitazione dei pazienti. Il trasporto sanitario di malati o feriti è attività che, per espressa previsione legislativa, può essere svolta da una onlus, anche dietro pagamento di corrispettivi, tanto che in materia di Iva esiste una specifica esenzione per tali prestazioni di servizi (articolo 10 dpr n. 633/72).
Certamente l?attività di trasporto malati può ben essere svolta, come attività connessa, da una onlus che eserciti, in via prevalente e nel rispetto dei limiti indicati dalla legge, attività istituzionale primaria di assistenza sanitaria in favore di soggetti svantaggiati.

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