Volontariato

Onlus, un rebus destinato a durare

A cosa serve un documento interpretativo che non aiuta a interpretare? E quando vedrà la luce la tanto attesa authority del Terzo settore? a cura di M.Piazza

di Gabriella Meroni

A che cosa serve una circolare attuativa, se non spiega come attuare una legge? Sembrerebbe una domanda oziosa, eppure è proprio quella che si stanno ponendo in questi giorni le migliaia di responsabili di associazioni non profit italiane. Con molto ritardo, infatti, è stata promulgata la prima delle circolari attuativa della legge sulle Onlus (la 460/97), che avrebbe dovuto entrare nel merito del testo del decreto, aiutandone l?interpretazione. Invece, il documento elaborato dai tecnici delle Finanze sulla definizione di ?ente non commerciale? non chiarisce. Si limita a ribadire, con altre parole, i concetti espressi nei primi nove articoli della legge senza nulla aggiungere di significativo. Aumentando di conseguenza la confusione che regna nella legislazione italiana sul non profit, a partire proprio dal regime fiscale. E pensare che non si è ancora parlato delle vere e proprie Onlus, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui dovrà occuparsi una circolare successiva. Ma quando verrà promulgata? E sarà un po? più precisa della prima, oppure si limiterà a riproporre in altri termini gli articoli seguenti del decreto?
Abbiamo raccolto le opinioni di alcuni tra i principali esponenti del Terzo settore, che ormai da troppo tempo attendono di capire cosa riserverà loro il futuro. Ma ormai, in molti, hanno perso le speranze di avere lumi dalle circolari ministeriali. «La circolare non aggiunge niente di nuovo alla legge» conferma Elio D?Orazio, presidente dell?Auser. «Per quanto ci riguarda, ad esempio, la situazione è tutt?altro che chiara: l?Auser è infatti un ente non commerciale, mentre le nostre associazioni territoriali sono Onlus. Il fatto che nella circolare si parli solo degli enti non commerciali, quindi, ci complica sicuramente la vita. Non vorrei che capitasse la stessa cosa che successe con la legge sul volontariato: per stare meglio va a finire che si sta peggio».
Ancora sul problema della divisione tra enti non commerciali e Onlus, che la circolare ha diviso anche temporalmente, punta l?attenzione il professor Ernesto Caffo di Telefono Azzurro: «Non capisco perché questa circolare parli soltanto degli enti non commerciali. Non sarebbe stato meglio affrontare tutta la questione, e chiarirla una volta per tutte? Ho idea che stiamo scontando le conseguenze di errori commessi nel recente passato. Si è voluta fare una legge che per accontentare tutti non risponde alle esigenze di nessuno». Una voce fuori dal coro è quella di Nuccio Iovene, segretario del Forum del Terzo settore, che della circolare dà un giudizio tutto sommato positivo: «È uno strumento utile perché dà alcune specifiche sulla normativa» dice. Ma poi precisa: «Il punto è riuscire ad aggiungere quanto prima la parte riguardante le Onlus, altrimenti resteremo a metà del guado». Un guado difficile da superare, a quanto sembra, visto che è dal 31 dicembre scorso che la legge 460 avrebbe dovuto essere corredata di tutti gli strumenti interpretativi e pratici, authority compresa, e invece siamo ancora al punto di partenza.
Già, l?authority. Più volte in questi primi mesi del 1998 sembrava che il presidente Prodi fosse sul punto di firmare l?atteso decreto che costituisce la commissione di vigilanza sulle Onlus, ma puntualmente la penna del presidente del Consiglio è rimasta sospesa a mezz?aria. Anche alla convention sul volontariato di Padova, dove pure Prodi la penna l?ha presa in mano per firmare il patto di solidarietà con il Terzo settore, sembrava che i giochi fossero ormai fatti. E invece non è successo niente e un altro mese è passato. Su questo punto il mondo del non profit è compatto: l?authority deve essere fatta al più presto, anche perché vista la confusione normativa un suo parere tecnico sarebbe essenziale per dissipare dubbi e complicazioni. «Il fatto che la nomina dell?authority continui a slittare è quantomeno preoccupante» dichiara il segretario del Summit della solidarietà, Andrea Petrucci. «Spero che il problema sia soltanto quello di individuare la sede adatta. Ma niente illusioni: non si tratterà a mio avviso di un grosso centro di potere». «L?authority deve essere costituita al più presto, preferibilmente al Sud» specifica Pietro Barbieri, presidente della Federazione italiana per il superamento dell?handicap. «Sarebbe un segnale forte in direzione dello sviluppo delle aree depresse. Comunque non mi stupisco dei ritardi: sono le solite beghe politiche in cui ognuno tira l?acqua al suo mulino».
Ancor più pessimista la posizione di Giorgio Vittadini, docente di statistica e presidente della Compagnia delle Opere: «Siamo in un momento di difficoltà: non si riesce a definire cosa sia questa authority perché si ha paura che la legislazione sul non profit vada a intaccare le entrate fiscali. La non-chiarezza di questo periodo secondo me non è casuale ma voluta per porre la sordina al Terzo settore. Se prima la montagna del governo aveva partorito il topolino della legge, adesso il topolino sta pure dimagrendo. Si ha un bel dire che siamo entrati in Europa ma in realtà siamo lontani. Senza il non profit, infatti, non si va da nessuna parte».

Ecco chi è ente non commerciale e chi no

In attesa che dai cassetti del ministro Visco esca anche la seconda, e più attesa, circolare che definirà il volto delle Onlus, vediamo in sintesi quasi sono gli aspetti principali della prima circolare, varata lo scorso 12 maggio: LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE: rientrano nella definizione gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l?esercizio di attività commerciali. Per oggetto principale si intende «l?attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall?atto costitutivo o dallo statuto» (art. 1.2).
LA PERDITA DELLA QUALIFICA: qualora l?attività essenziale risulti avere natura commerciale, a nulla serve la dichiarata assenza di finalità lucrative e quindi l?ente va considerato commerciale. Più precisamente, la qualifica si perde se: a) l?ente esercita un?attività commerciale per la maggior parte del periodo di imposta; b) prevalgono le immobilizzazioni relative all?attività commerciale rispetto alle altre; c) prevalgono i ricavi e i redditi derivanti da attività commerciali rispetto a quelle istituzionali (art. 1.3). RACCOLTA FONDI: sono previste esenzioni e benefici fiscali sulla raccolta dei fondi (purché sottoposta a rendicontazione), sui contributi corrisposti da enti pubblici in regime di convenzione o accreditamento, finalizzati a attività sociali (art. 2.2). REGIME FORFETTARIO: le associazioni senza fine di lucro possono accedervi solo se si qualificano come non commerciali. SETTORE SPORTIVO: l?esclusione da imposizione per i corrispettivi versati dai soci è circoscritta alle sole associazioni dilettantistiche. STATUTI: dovranno essere cambiati entro il 30 giugno perché gli enti posssano usufruire del particolare regime tributario. Per partiti, sindacati e associazioni di promozione sociale a carattere nazionalie (art. 5.3), la circolare sposta la scadenza al 31 dicembre.

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