Cultura

Battuta d’arresto per il ddl del “Buon Samaritano”

La commissione Affari Sociali della Camera, che si trovava già in sede legislativa, ha approvato un emendamento di Tiziana Valpiana

di Benedetta Verrini

L’approvazione di un emendamento proposto da Tiziana Valpiana di (RC) in Commissione Affari Sociali della Camera – riunita ieri in sede legislativa – comporterà tempi più lunghi per il via libera al ddl 3604 che agevola la distribuzione di prodotti alimentari a fini di beneficenza. Sul testo originario del provvedimento governativo era stato fatto un ampio lavoro di messa a punto in sede referente e l’assegnazione in legislativa lasciava prevedere un iter molto rapido. Ma sull’articolo 1 si è registrata la votazione a sopresa con il sì all’emendamento, malgrado il no espresso dal presidente della Commissione Giuseppe Palumbo in veste di relatore per la maggioranza e dal sottosegretario Grazia Sestini. La modifica mirava ad evitare che l’originaria stesura dell’articolo uno escludesse le organizzazioni non governative dal quadro dei soggetti che possono – in quanto equiparati ai consumatori finali – procedere con modalità semplificate all’acquisizione e distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti. Il testo, infatti, indicava come destinatari del provvedimento le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le fondazioni. L’opposizione ha rilevato che la dizione escludeva le Ong e ha sostenuto l’opportunità di accogliere l’emendamento Valpiana, volto a sostituire tutti questi soggetti con la definizione di “Onlus”, più onnicomprensiva. Il sottosegretario Sestini ha replicato che “le Ong operano prevalentemente all’estero, mentre, ove svolgano la loro opera in Italia, rientrano nelle previsioni del provvedimento in esame” e che l’emendamento, se approvato, poteva “comportare conseguenze di carattere finanziario”. Nonostante questo, l’emendamento è stato approvato e il presidente Palumbo lo ha trasmesso alle Commissioni competenti per una valutazione sulla sua presunta onerosità. Il testo originario: ART. 1. (Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale). 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le fondazioni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. L’emendamento approvato: Al comma 1, sostituire le parole da: Le organizzazioni di volontariato fino a: fondazioni con le seguenti: Le organizzazioni riconosciute come ONLUS ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460/97. 1. 1.Valpiana.


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