Non profit
Non profit, guida alle nuove regole
La qualifica di ente non commerciale
S e il mondo nel non profit attendeva chiarimenti per saperne (e capire di più) sulla nuova legge per le Onlus, (le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sarà certamentre rimasto deluso e forse anche confuso, dopo aver esaminato la circolare esplicativa varata la scorsa settimana dal ministero delle Finanze. L?intero mondo del Terzo settore, evidentemente ancora inesperto di cose fiscali, attendeva la circolare ministeriale (numero 124/E) come se fosse la vera legge, tantopiù che entro giugno decine di migliaia di enti non commerciali sono tenuti, sostanzialmente, a cambiare i propri statuti. Con l?arrivo della circolare invece, oltre alla delusione di non sapere ancora nulla in merito alle questioni calde delle Onlus, dato che la circolare si occupa solo di enti non commerciali, gli enti possono solo dare un volto ad alcuni punti fermi, che spazzano qualche illusione di troppo, ma circoscrivono però alcune questioni su cui quantomeno si smetterà di sognare. Allora, vediamo insieme, nel dettaglio, i punti di novità delprovvedimento.
I parametri di commerciabilità
La circolare chiarisce innanzitutto che per gli enti non commerciali non residenti lo statuto non si applica mai: vale comunque l?attività oggettivamente svolta. Vengono poi forniti chiarimenti sui cosiddetti parametri di commercialità. Di rilievo si hanno le seguenti precisazioni:
a) nel confronto tra redditi commerciali e non, non si deve tener conto dei contributi di cui alla lettera b) delI?art. 2 (convenzioni pubbliche), nonostante la legge li consideri solo elementi non concorrenti al reddito senza definire la relativa attività come oggettivamente non commerciale; b) i parametri sono ?presunzioni semplici? (diciamo così per semplicità) da valutare sempre nel complesso; c) l?espressione ?intero periodo d?imposta? dell?articolo lll-bis comma 1 è sostanzialmente da intendersi come ?maggior parte del periodo d?imposta? (insomma, il legislatore ha ?sbagliato? parola); d) la decorrenza della perdita di qualifica è sempre retroattiva all?inizio del periodo in cui l?attività commerciale diventa prevalente; e) tutto ciò non vale per gli enti ecclesiatici riconosciuti, cui l?art. 6 nella sua interezza (e non è cosa da poco) non si applica.
Raccolta fondi e contributi
Sui fondi raccolti occasionalmente e contributi pubblici per fini sociali, la circolare non reca nessun lume importante, il che è un peccato perché i chiarimenti non servono per ciò che è già scritto nella legge, ma per i concetti aperti come ?finalità sociali?, ?conformità??, ?modico valore?, ?occasionalità? (tutto su questo punto punto è rimandato a un decreto apposito: ma sono già vent? anni che il concetto è problematico, almeno ai fini Iva, e quindi invitiamo a smettere di aver fiducia nei decreti che verranno).
Reddito e agevolazioni
Sulla determinazione del reddito e l?abolizione della contabilità separata, ancora, nella circolare nulla è detto in più della legge. Lo stesso vale in gran parte per i forfait, tranne il fatto che alcune norme (art. l09 bis, commi 4 e 5), lo si dice chiaro, sono nate già superate da altre norme più generali sulle opzioni (D.P.R. 10 novembre 1997, n.442 pubblicato in Gazzetta Ufficiale quasi un mese prima!).
Il regime forfettario
Il reginie forfettario per pro-loco e associazioni sportive e senza scopo di lucro della 1398 è fatto salvo dalla legge: il ministero conferma però che gli enti interessati devono restare non commerciaili, altrimenti la forfettizazione in parola non spetta. Se ne ricordino tutti quegli enti sportivi e associativi in genere che rischiano di diventare commerciali per mancato adeguamento, entro giugno, degli statuti all?articolo 5 del D.Lgs. 460.
Sopravvive, anche nella sua autonomia sostanziale, il regime forfettario per le attività di assistenza fiscale dei sindacati e delle associazioni agricole. Per gli enti associativi la legge cosiddetta Zamagni ha introdotto grandi mutamenti di principio: la circolare dà innanzitutto atto dei numerosi intersecamenti normativi (norme che valgono, norme che continuano ad applicarsi, norme che cambiano posto), senza potersi sbilanciare più di tanto sulle questioni interpretative di fondo che comunque in parte affronta (democraticità dell?assemblea, posizione paritaria dei soci, validità dei concetti OnIus per il concetto di distribuzione di utili).
La formazione extra scolastica
Opportune, invece, questa volta, le precisazioni su nozioni di nuovo riferimento, come promozione sociale e formazione extrascolastica: per quest? ultima si escludono dal concetto le scuole professionali e di avviamento al lavoro, in favore di una nozione quasi ?new age? di crescita intellettuale. Notevole il fatto che, parlando della formazione extrascolastica, il ministero citi l?esempio di un?attività principale di svolgimento corsi come sinonimo di ente commerciale. Quanto alle autoqualifiche il ministero, citando la Corte Costituzionale, mette sull? avviso: bisognerà sempre comprovare in fatto la collocazione tra le associazioni religiose, culturali, politiche ecc., e non in base al semplice dettato statutario (per esempio le sette non saranno facilmente considerate enti religiosi).
L?avvertenza, che segna forse uno dei pochi picchi interpretativi della circolare, per il resto abbottonata anche troppo, ha il sapore di un indirizzo ben più ampio in materia di non profit.
Non chiaro il chiarimento sugli ?iscritti?, nozione affiancata dalla legge ai soci, che sembrano prima appannaggio esclusivo delle strutture sindacali, ma che poi parrebbero essere del tutto assimilati ai soci in via generale: forse sulla questione bisognerà tornare.
La gestione dei bar
Quanto ai bar delle associazioni di promozione sociale spunta il requisito della dimensione nazionale degli enti che possono ambire all?agevolazione, iscrivendosi nei registri del ministero degli Interni, e si conferma la rigidità per tutti gli altri enti che gestiscono bar anche interni, ormai assolutamente commerciali: da un passaggio della circolare sembra potersi ipotizzare una sorta di sanatoria interpretativa di fatto a tutto il 31 dicembre 1997. Utile invece la precisazione sul turismo agevolato delle associazioni in questione: deve trattarsi dei viaggi connessi al congresso o a meeting associativi specifici, e non certo a viaggi più o meno paludati da lini statutari (col Giubileo in arrivo le questioni non mancheranno).
Le condizioni di esonero
Ribadito il ?nuovo? e specifico esonero per le pubblicazioni dei contratti di lavoro (con la precisazione che per ?costi di diretta imputazione? non inferiori ai ricavi, condizione d?esonero, si devono intendere i costi specifici di cui alla circolare del 1981 sulle scritture di magazzino), la circolare ribadisce anche la non imponibilità oggettiva delle attività di consulenza lavoristica fatta dai sindacati anche imprenditoriali in materia di lavoro e contratti collettivi a soci e iscritti, insieme però all?imponibilità della consulenza fiscale corrispondente ai compiti dei Caaf (insomma, una selva nella selva). Area delicata è la parte in cui vengono esplorati i problemi civilistici di giusta conformazione statutaria per poter restare, previo adeguamento degli atti entro il prossimo giugno o dicembre, associazioni agevolate ex art. 111 Tuir (e ai fini Iva).
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