Cultura
Protezione temporanea di sfollati extracomunitari, recepite norme Ue
Il decreto legislativo 85 del 7 aprile recepisce la direttiva comunitaria sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.
Nuove regole per la protezione temporanea degli sfollati extracomunitari. Le prevede il dlgs 85 del 7 aprile 2003, che recepisce la direttiva comunitaria 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e alla cooperazione in ambito comunitario. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 93, del 22 aprile 2003 e prevede la suddivisione degli oneri tra gli Stati membri interessati all?afflusso. Il decreto, inoltre, stabilisce misure uniformi per il trattamento dei profughi, come la durata massima di un anno (rinnovabile) e il divieto di allontanamento (art. 11, “Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell?Autorità che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale”). Il dispositivo è corredato anche di un modulo di lasciapassare, da consegnare agli aventi titolo, che, però, non è equiparato al documento di identità e non costituisce titolo di viaggio.
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