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Sport, dal fisco i chiarimenti per i dilettanti

Il 22 aprile l'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare esplicativa indirizzata alle società sportive dilettantistiche.

di Benedetta Verrini

Dopo le importanti novità della Finanziaria (l. 289/2002) dedicate alle società sportive dilettantistiche, il 22 aprile l?Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare esplicativa (n. 21/E). In attesa dei regolamenti attuativi (per la cui emanazione, però, la legge non ha previsto termini né indicato una specifica competenza ministeriale), il Fisco fornisce chiarimenti sulla disciplina tributaria applicabile. Il corposo documento si apre con una premessa: la novità di maggior rilievo introdotta dalla Finanziaria riguarda la definizione dei soggetti dedicati allo sport di base. Si tratta delle società (di capitali ma senza scopo di lucro) e delle associazioni (disciplinate per la prima volta sotto il profilo civilistico) sportive dilettantistiche. Le principali novità della circolare dell?Agenzia delle Entrate riguardano tre aspetti: i requisiti soggettivi degli operatori dello sport di base; le agevolazioni fiscali e il regime dei compensi corrisposti agli atleti dilettanti. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, le tante realtà italiane dello sport saranno chiamate, prossimamente, a un cambio di statuto. In base all?art. 90, infatti, società e associazioni devono necessariamente inserire, nella propria denominazione, anche la dizione ?sportiva dilettantistica? e sono tenute ad adeguare il proprio statuto alle clausole previste (ma queste dovranno essere specificate dai regolamenti attuativi, non ancora emanati). La circolare definisce la ?qualificazione tributaria? delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. In relazione alle agevolazioni fiscali, le Entrate ricordano come la Finanziaria abbia modificato la disciplina della l. 398/1991, elevando il limite di accesso al regime forfettario a 250mila euro di ricavi, e che tale disposizione si applica anche alle società sportive costituite dal primo gennaio 2003. Esse potranno anche escludere dall?imponibile i proventi che derivano da raccolte occasionali di fondi e da attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, nel limite di due eventi all?anno e di 51.645,69 euro. Per quanto riguarda le agevolazioni concernenti le spese di pubblicità, la Finanziaria ha previsto che i corrispettivi erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all?importo annuo di 200mila euro, costituiscono per il soggetto erogante ?spese di pubblicità?. Sul punto, la circolare precisa che “la disposizione introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate, nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante”. Sul trattamento fiscale dei compensi per gli sportivi dilettanti, la circolare chiarisce che, a partire dal reddito 2003, i compensi fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito; tra i 7.500 e i 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d?imposta (aliquota 23%); oltre i 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta d?acconto (aliquota 23%). Info: Un pacchetto di incentivi Gli interventi sulla disciplina tributaria in favore dello sport dilettantistico sono contenuti nei commi da 1 a 11 nonché nel comma 23 dell?art. 90. Le novità introdotte sono le seguenti: Agevolazioni – Estensione alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni recate dalla l. 398/1991 e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (comma 1) Qualifiche – Inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (comma 11) Proventi – Elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla l. 398/1991 (comma 2) Compensi – Ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del Tuir, approvato con dpr 917/1986, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3) Irap – Esclusione dalla base imponibile Irap delle indennità e dei rimborsi di cui all?art. 81, c. 1, lett. m) del Tuir (comma 10) Contributi – Facoltà di non applicare la ritenuta d?acconto sui contributi corrisposti dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4) Pubblicità – Regime agevolativo per le spese di pubblicità (c. 8) Imposte indirette – Agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (commi 5, 6, 7) Liberalità – Modifiche al regime delle erogazioni liberali ad associazioni e società sportive dilettantistiche (comma 9)


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