Non profit

La porta è sempre aperta per il padrone di casa?

Diritti dei consumatori: i proprietari non possono disturbare l’inquilino per motivi futili

di Marco Boretti

Inquilino di un ?alloggio di edilizia popolare?, ricevo alle 22 la visita di due ispettori dell?Aler: mi fanno domande sulle mie condizioni di vita, lavoro e reddito. Si appellano all?art. 9 del regolamento per gli alloggi in locazione di edilizia residenziale pubblica che recita che ?l?ente gestore si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno, a ispezionare negli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta di essi e l?osservanza di ogni obbligo contrattuale dell?assegnatario, il quale non potrà opporsi a tali ispezioni?. Vogliono ispezionare l?alloggio: rifiuto e si rassegnano. Tale pretesa non è contraria all?art.14 della Costituzione (?il domicilio è inviolabile?), alla legge sulla privacy e ai diritti del cittadino? L?art. 9 non è anticostituzionale e suppletivo di funzioni riservate a magistratura e polizia? Le ispezioni da parte di figure amministrative, non agenti di pubblica sicurezza o pubblici ufficiali, su segnalazioni anonime, non sono illegali, antidemocratiche e anticostituzionali? P.B. (Mi) Risponde il dottor Marco Boretti del Centro Servizi Legali ( www.centroservizilegali.com Non è il caso di scomodare la Carta Costituzionale per la regolamentazione di un rapporto di stampo privatistico. Va fatto un passo indietro. Il rapporto di locazione si ha quando un soggetto si obbliga a far godere una cosa ad altro soggetto verso corrispettivo. La casa locata, comunque, rimane di proprietà del locatore. È evidente che nell?esercizio di tale diritto assoluto, garantito peraltro costituzionalmente, questi possa accedere alla proprietà per motivi inerenti al rapporto e nei limiti del rispetto del domicilio del conduttore. L?inviolabilità del domicilio prevista costituzionalmente ha tutt?altra tutela e tutt?altra portata. Così il richiamo alla Legge 675/96 (sulla privacy) è del tutto fuori luogo, regolando il trattamento dei dati personali del soggetto e non certo i rapporti fra locatore e conduttore. Vorremmo ricordare al lettore, che del resto, la giurisprudenza ha più volte sancito il diritto del locatore ad accedere alla proprietà (Cassazione 28/7/83, n.5200; Pretura, Roma 26/10/83 Pretura, Milano 20/4/90). È altresì evidente che il diritto d?accesso deve essere vincolato al medesimo rapporto, in quanto il locatore potrà accedere alla proprietà in ragione ad una serie di esigenze pratiche (come la lettura del contatore o la visita di possibili acquirenti), il tutto nel rispetto delle esigenze del conduttore.


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