Non profit

Job sharing anche nel non profit

Questa tipologia di contratto é più vantaggiosa rispetto alla formula del part time.

di Giulio D'Imperio

Sono presidente di un?associazione di volontariato che ha nel proprio organico una segretaria, la quale di recente ha detto che ormai non può più lavorare a tempo pieno e ha chiesto il part time. Avendo noi fatto presente l?enorme difficoltà che ci creerebbe con questa formula di lavoro, ci ha proposto di assumere sua sorella nelle ore per le quali lei rinuncia a lavorare. Premesso che noi non intendiamo privarci delle prestazioni lavorative dell?attuale dipendente quale comportamento consiglia di attuare?
Lettera firmata

Ho letto con attenzione quanto da lei prospettato e la mia risposta deve inevitabilmente tenere conto della sua dichiarazione: “non intendiamo privarci delle prestazioni lavorative dell?attuale dipendente”.
Tenendo conto che la stessa lavoratrice è venuta a proporre l?assunzione di sua sorella, valuterei attentamente l?opportunità di stipulare un contratto di job sharing che abbia come partners sia la lavoratrice in oggetto che la sorella, invece che stipulare eventualmente due part time.
Questo mio consiglio nasce da due differenti situazioni: 1) il beneficio che il job sharing offre all?associazione di volontariato di cui lei è presidente; 2) le lavoratrici interessate a tale formula contrattuale sono fra loro sorelle e, quindi, molto probabilmente vanno tra loro d?accordo.
Per quanto riguarda il primo punto posso dire che il contratto di job sharing rispetto a quello per il part time, finisce in ultima analisi con il garantire all?azienda una continuità di prestazione lavorativa.
Lo job sharing, infatti, rispetto a un contratto di part time prevede una responsabilità solidale dei lavoratori partners, in questo caso l?attuale dipendente e sua sorella, per quanto attiene la prestazione lavorativa nei confronti dell?associazione di volontariato. Per cui se dovesse assentarsi una delle due lavoratrici la prestazione lavorativa non viene a essere interrotta, in quanto l?altra sarà tenuta a sostituirla. L?associazione di volontariato, invece, non dovrà minimamente preoccuparsi di sostituire la lavoratrice assente, cosa che invece l?associazione che lei presiede deve fare se stipula un contratto di part time con le due lavoratrici.
Se valutiamo il problema anche da un punto di vista economico, dobbiamo affermare che il job sharing rispetto a una assunzione a tempo pieno non comporta dei costi maggiori, anzi, se la sorella della sua dipendente ha caratteristiche tali da mettere l?azienda in condizione di poter usufruire di agevolazioni contributive, allora rispetto all?attuale assunzione della vostra dipendente l?associazione avrà una riduzione di costi notevole.
Esaminando il secondo punto, quello cioè relativo alla parentela esistente tra le due potenziali lavoratrici partners del contratto di job sharing, diventa logico affermare che tale formula contrattuale è consigliabile porla in essere in quanto la stessa parentela esistente tra loro dovrebbe essere rassicurante ai fini del rispetto della obbligazione solidale nei riguardi dell?associazione che lei presiede. Il fatto stesso che sia stata la vostra dipendente a proporre l?assunzione della sorella, dovrebbe rappresentare una sicurezza riguardo al fatto che tra di loro ci sia un?intesa che metta al riparo l?associazione da eventuali dispetti nel momento della sostituzione che renderebbero vana la scelta dello job sharing.

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